﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 175</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione degli  articoli 75, 76 e 77 fanno carico al capitolo  8615  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 5.710.088.913 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 30, comma 1, lettera b),  della  legge  regionale  2  maggio 1988, n. 26, così come integrato  dall' articolo  80  della presente legge, e gli  oneri  derivanti   dall' applicazione dell' articolo 81  della  presente  legge  fanno  carico  al capitolo 8701 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento  di  lire  100 milioni corrispondente  alla  quota  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita,  ai  sensi   dell' articolo  21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato  sul  BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p></p></body></html>