﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 172</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 61 bis  della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato  ed integrato   dall' articolo  20  della  presente  legge,   è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno  di  lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L' onere complessivo di lire 600 milioni,  corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990  al  1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del bilancio  per   l' anno  1990,  il  cui  stanziamento  viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Al predetto onere complessivo di lire 600  milioni  si provvede mediante storno,  di  pari  importo,  dal  capitolo 8960 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia,  costituito  con  i  contributi  speciali pluriennali  assegnato  dallo  Stato   &gt;&gt;  dello   stato   di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Lo stanziamento  del  precitato  capitolo  8664  viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 200  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo  riserva  di  cassa   &gt;&gt;  dello  stato  di   previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 30 fanno carico al capitolo 8677 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di  lire  9.830.167.896  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1989  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione, n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato  sul BUR  n.  92  del  27  marzo  1990;  nella  denominazione del predetto  capitolo  8677  dopo  la locuzione &lt;&lt;  religioso  &gt;&gt; viene inserita la locuzione &lt;&lt;  sociale culturale  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Gli oneri  derivanti   dall' applicazione  del  decimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, così come inseriti dall' articolo 54 della  presente legge,  fanno  carico  al  capitolo  8613  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 5.604.568.313 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR  n.  42  del  27  marzo  1990;  nella  denominazione del predetto  capitolo  8613,  dopo  la  locuzione   &lt;&lt;   per  il ripristino  &gt;&gt;  viene  inserita  la  locuzione &lt;&lt;  dei confini e  &gt;&gt;.</p></p></body></html>