Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 17

1. Il contributo di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta, in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell' articolo 49 medesimo, anche ai nuovi nuclei familiari che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dall' articolo 49, si staccano da un nucleo originario di famiglia il cui alloggio alla data della domanda, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze dei due nuclei familiari ed economicamente indivisibile.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1, purché presentate non oltre il 30 settembre 1985.

3. Le disposizioni di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dei nuovi nuclei familiari indicati al comma 1, i quali abbiano costruito dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall' articolo 78 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative.