﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il contributo di cui   all' articolo  49  della  legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed integrazioni, spetta  anche  a  coloro  che hanno provveduto all' acquisto dell' alloggio  destinato  al nuovo  nucleo familiare, dopo il 6 maggio 1976 e prima dell' entrata in vigore della legge medesima, in Comune diverso da quello di residenza alla predetta data, purché compreso tra quelli delimitati  ai sensi del decreto del Presidente della Giunta  regionale  n.  0714/Pres.  del  20  maggio  1976,  e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I   provvedimenti   di   diniego   dei    contributi eventualmente   già   adottati   sulle   relative   domande anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge sono annullati e, per  l' effetto, le  domande  stesse sono  utili  ai  fini  della  concessione   del   contributo richiamato al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Il  contributo  è  concesso  dal  Comune   nel   cui territorio  è  situato   l' alloggio  acquistato  anche  in difetto  dell' autorizzazione  prevista   dall' articolo  11 della legge regionale 17 giugno 1978, n.  70,  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p></p></body></html>