Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 143

1. I provvedimenti di accoglimento di massima e/o di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, a condizione che le successioni si siano aperte anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1977.

2. I provvedimenti di accoglimento di massima resi validi ai sensi del comma 1 sono utili ai fini della concessione dei relativi benefici.