Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 14

1. Le disposizioni di cui all' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dal medesimo articolo 48, abbiano costruito o acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall' articolo 78 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.

(1)

2. Il contributo è concesso dal Comune nel cui territorio è situato l' alloggio, anche in difetto dell' autorizzazione prevista dall' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 48/1991