Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 129

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in difetto del previo versamento presso la Tesoreria degli acconti di contributi riscossi dagli interessati in base all' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, come indicato dall' articolo 6, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti validi a tutti gli effetti a condizione che gli importi relativi ai predetti acconti siano stati comunque posti in detrazione dal contributo concesso in forza della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

2. È abrogato l' articolo 75 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.