﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 123</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza  nei  confronti  dei  proprietari degli  edifici compresi negli ambiti di cui all' articolo 11 della  legge  regionale 20 giugno 1977,  n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali,  anteriormente  alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, abbiano alienato in corso d' opera al Comune gli edifici medesimi al di fuori dei casi consentiti in forza del combinato disposto di cui all' articolo 38 della citata legge  regionale  n. 30 del 1977,  e successive modificazioni ed integrazioni,  e 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Fino alla data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati  anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti agli alienanti a  titolo di contributo, anche in supero dei parametri di  convenienza economica di cui all' articolo 4  della  legge  regionale  4 luglio 1979,  n.  35  e  nonostante  il  difetto  di  taluni requisiti e condizioni  richiesti  dal  citato  articolo  11 della  legge  regionale  n.  30  del  1977,   e   successive modificazioni ed integrazioni. I relativi  provvedimenti  di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Dopo la data del negozio di alienazione,  gli  importi di spesa erogati fino alla entrata in vigore della  presente legge per la riparazione degli edifici di  cui  al  comma  1 sono riconosciuti, a titolo di finanziamento, entro i limiti del quadro economico, in favore del Comune acquirente per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge  regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9  della legge  regionale  11  gennaio  1982,  n.   2.   I   relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p></body></html>