Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 117

1. Ai fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 46 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, come modificato dall' articolo 28 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, gli edifici siti in Comune di Enemonzo, colpiti da ordinanza di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976, sono equiparati, a tutti gli effetti, agli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno stabilite le modalità per la presentazione delle domande di ricostruzione degli edifici, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché i criteri per la concessione ed erogazione dei relativi contributi.

3. Gli interventi richiamati dal presente articolo sono finanziati al di fuori dei programmi annuali degli interventi edilizi di cui all' articolo 20 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.