﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 113</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale  danneggiati dagli eventi sismici, acquisiti  successivamente  alla  data del 6 maggio 1976 e prima della data di  entrata  in  vigore della presente legge, da associazioni, non aventi  scopo  di lucro, per essere destinati a centri assistenziali a  favore dei propri associati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il ripristino  può  comprendere  pure  interventi  di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento  e miglioramento intesi a consentire  la  diversa  destinazione d' uso degli edifici, affinché possano  essere  assolte  le finalità istituzionali dell' associazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli interventi di cui al comma 2  sono  finanziati  in aggiunta ai contributi già concessi al titolare  originario ai sensi della legge regionale 20  giugno  1977,  n.  30,  e successive modificazioni ed integrazioni, i quali sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le domande intese ad ottenere il finanziamento  devono essere presentate al Comune entro trenta giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La concessione del finanziamento è  subordinata  alla stipula  di  una  convenzione  con  il  Comune   intesa   ad assicurare la destinazione  d' uso   dell' edificio  per  un periodo non inferiore a dieci anni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   disporre aperture di  credito  a  favore  del  legale  rappresentante dell' Amministrazione  interessata,  anche  in  deroga  alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto  e  di importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per l' istruttoria delle  domande,  la  concessione  e l' erogazione del finanziamento,  trovano  applicazione,  in quanto compatibili,  le  disposizioni  procedurali  relative alle opere di cui all' articolo 75, ultimo comma della legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed integrazioni.</p></p></body></html>