﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 104</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(8)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nei casi di intervento pubblico previsti  dalle  leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,   qualora   per fallimento,  estinzione,  scioglimento     dell' impresa   o cessazione della  sua  attività  non  sia  possibile  porre rimedio, nell' ambito del rapporto d' appalto con il  Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad  episodi  di  non corretta  esecuzione  delle  opere  di  riparazione   o   di ricostruzione, quest' ultima è autorizzata, anche in supero ai  limiti  di  spesa  fissati  dalle  norme   vigenti,   ad intervenire    direttamente    sugli    edifici     mediante l' esecuzione delle opere ritenute più opportune.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le  disposizioni  contenute  nel  presente   articolo trovano  applicazione  con  riguardo  ai  soli  edifici   in relazione ai quali non sia stato ancora emesso   l' atto  di approvazione del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei lavori o di collaudo  delle  opere  di  riparazione  di  cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, o di ricostruzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per l' esecuzione dell' intervento di cui al comma  1, gli interessati  devono,  entro  il  termine  perentorio  di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, presentare formale  istanza,  unitamente  ad una   relazione   tecnica,    alla    Segreteria    generale straordinaria  a  mezzo  del  Sindaco  del  Comune  nel  cui territorio è situato   l' edificio.  Il  Sindaco,  ricevuta l' istanza  e  compiuti  gli  accertamenti  del   caso,   la trasmette  con  le  proprie  valutazioni   alla   Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Qualora  la  domanda  sia  ritenuta   meritevole   di accoglimento il Segretario  generale  straordinario  procede all' emissione   del   relativo    provvedimento,    dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità del presente articolo  il  Segretario generale   straordinario   è   autorizzato   a   provvedere all' adeguamento degli elaborati progettuali anche  mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le medesime finalità sono  disposte  aperture  di credito a  favore  del  Segretario  generale  straordinario, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto  attiene  ai limiti  di  oggetto  e  di  importo.  I  fondi   accreditati affluiscono    alla    contabilità    speciale    istituita dall' articolo 8, secondo comma,  della  legge  regionale  2 settembre 1981, n. 57.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6  bis.</span>  Nei casi di intervento di cui  all'articolo  5, comma  1,  lettere  b) e c), della legge regionale  30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la  non  corretta esecuzione dei lavori sia stata  aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile  stesso da  parte  dell'impresa  esecutrice dichiarata  fallita,  la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici,  su istanza  degli  interessati da presentarsi entro  60  giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio  2000, n.   13,   è   autorizzata  ad  affidare  un  incarico   di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6  ter.</span>    Per le finalità di cui al comma  6  bis,  la Direzione  regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici  è autorizzata  a  concedere il contributo  o  a  rideterminare quello  eventualmente  già concesso,  tenendo  conto  delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia  di concessione dei contributi.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6  quater.</span> Le  opere  di  cui all'articolo  5,  comma  1, lettere  b) e c), della legge regionale 30/1977, così  come previsto  dal  comma 6 bis, sono eseguite dagli  interessati entro  il  termine fissato dal Comune, anche  in  deroga  al disposto  di  cui all'articolo 39 bis, comma 2, della  legge regionale 50/1990.<p><span style="">(6)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 18 quater, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 44, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 45, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 6 ter aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 6 quater aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 3 da  art. 5, comma 83, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005</p></p></body></html>