﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 101</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In  relazione  alle  modifiche  apportate  alla  legge regionale  13  maggio  1988,  n.  30,   dalle   disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni sono autorizzati  a modificare i programmi degli interventi di cui all' articolo 12   della  citata  legge  regionale  n.  30  del  1988.   I provvedimenti  di  diniego  del   contributo   eventualmente assunti    anteriormente    alla   data   di   entrata    in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all' articolo 11, comma 4, della citata legge  regionale  n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco  previa acquisizione agli atti  del procedimento  della  documentazione  prevista dall' articolo 11, comma 2, lettera g), della  citata  legge regionale  n.   30   del   1988,   così   come   modificato dall' articolo 96 dalla presente legge.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I Comuni sono  altresì  autorizzati  a  modificare  i programmi  indicati  al  comma  1   con   riferimento   alle riaperture di termini per la presentazione delle domande  di contributo disposto dall' articolo 95 della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I programmi di cui all' articolo 12 della citata legge regionale  n.   30   del   1988,   eventualmente   approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, in conformità alle modificazioni indicate  al  comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sono altresì fatti salvi, a  tutti  gli  effetti,  le deliberazioni di  riparto  dei  fondi  disponibili,  assunte dalla Giunta regionale, anteriormente alla data  di  entrata in vigore della presente legge, in conformità all' articolo 13 della citata legge regionale n. 30 del 1988,  così  come modificato dall' articolo 97 della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 48/1991</p></p></body></html>