Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 1

(1)(2)

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i soggetti cessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 37/1993

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 37/1993