﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 ottobre 1990

      , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni, integrazioni ed interpretazione  autentica delle  leggi  regionali  concernenti  la   riparazione,   la ricostruzione  e   l' adeguamento  antisismico  nelle   zone colpite dagli eventi sismici del 1976.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo 39 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo 39 ter aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autenticadelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977,n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Hanno titolo alla concessione dei contributi  previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  e  successive modificazioni ed integrazioni, anche i  soggetti  cessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello  Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge  30 maggio 1989, n. 220. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o  da  quella  del perfezionamento dell' atto di  cessione  in  proprietà,  se posteriore.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In considerazione  della  necessità  di  attuare  gli interventi  di  recupero  statico  e  funzionale   in   modo unitario, assicurando nel contempo economicità  all' azione amministrativa, per gli edifici  appartenenti  in  modo  non esclusivo al  patrimonio  disponibile  del  Comune,  trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno  1977,  n.  30,  così  come inserito dall' articolo 9 della legge regionale  11  gennaio 1982, n. 2, anche con riferimento alle opere strutturali, di adeguamento antisismico e funzionale relative alla parte  di edificio comunale estranea  alla  categoria  del  patrimonio disponibile.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni contenute nell' articolo 12  bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come introdotto dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio  1982,  n. 2,  sono  estese  agli  interventi  di  recupero  statico  e funzionale   degli   edifici   acquistati   al    patrimonio disponibile dei Comuni entro il 31  dicembre  1987,  purché inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente  legge,  nel  programma  annuale  degli  interventi edilizi di cui all' articolo 20  della  legge  regionale  23 dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, e sempreché risultino indispensabili al  fine di assicurare un ordinato  assetto  urbanistico  dei  centri edificati, delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta   nell' articolo  15,  terzo  comma,  della  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel testo risultante  dalle modificazioni introdotte  con   l' articolo  5  della  legge regionale 18  dicembre  1984,  n.  53,  la  concessione  dei contributi  nella  misura  prevista dal primo comma, lettera a),  del  citato articolo  15,  a favore del comproprietario richiedente,  può aver luogo, anche in deroga al divieto di cumulo  di  cui  all' articolo  48  della legge regionale 24 aprile 1978,  n. 25,  quando la  domanda abbia ad oggetto la riparazione  di edifici comprendenti più unità immobiliari in comproprietà, occupate effettivamente o abitualmente dai comproprietari non richiedenti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n.  20,  così  come  da  ultimo  modificato dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, le parole &lt;&lt;  31 dicembre 1990  &gt;&gt; sono  sostituite  dalle parole &lt;&lt;  31 dicembre 1992  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 38 della legge regionale 20  giugno  1997, n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall' articolo 9 della legge regionale  19 dicembre 1986 n. 55, e così modificato:<p style="text-align: justify;">a) al primo comma, le parole  &lt;&lt;   prima  che  siano  decorsi    cinque anni dalla data del rilascio  del  certificato  di    abitabilità  &gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;   prima    che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del    certificato di regolare esecuzione dei lavori  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) al terzo comma,  le  parole  &lt;&lt;   qualora   l' interessato    adduca comprovati motivi  &gt;&gt; sono soppresse.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande intese ad ottenere i benefici di  cui  alla legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30   e   successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da un parente entro il quarto grado non  titolare   dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici  possono,  su  istanza  del proprietario o del comproprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La  concessione  dei  benefici  previsti  dalla  legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti  muniti dell' autorizzazione  assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi  dell' articolo  11,  terzo  comma, della legge regionale 17 giugno 1978, n.  70,  e  successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo anche in  deroga  al disposto contenuto nell' articolo 55 della  legge  regionale 18 dicembre 1984, n. 53.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono infatti salvi i provvedimenti di concessione  dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data  di entrata in vigore della presente legge in  conformità  alle previsioni contenute nel comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Qualora   l' intervento  di  ricostruzione  sia  stato realizzato  su  terreno  altrui,  previa  costituzione   del diritto  di  superficie  vitalizio,  ed  il titolare di esso deceda  prima  dell' ultimazione  dei  lavori,  nel rapporto contributivo   subentrano    i   successori,    legittimi  o testamentari,  del  titolare deceduto, sempreché gli stessi conseguano  la   titolarità   dell' immobile   oggetto   d' intervento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In caso contrario, il Comune provvede a certificare lo stato di attuazione dell' opera e ne determina  le  relative spese. Al successore viene  riconosciuta  la  corrispondente quota di contributo  in  conto  capitale.  Con  il  relativo provvedimento, da  comunicarsi  alla   Segreteria   generale straordinaria,  viene  revocata   la   restante   quota   di beneficio. Con  provvedimento  regionale  è  revocato,  con effetto dal momento del decesso, il contributo in annualità costanti eventualmente concesso.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle  modificazioni  da  ultimo introdotte con l' articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Una volta realizzato l' intervento edilizio  unitario, previsto dal  piano  particolareggiato,  nei  modi  indicati dall' articolo 26, il Sindaco  rivolge,  nelle  forme  delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili espropriati, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta  giorni dalla notificazione dell' invito stesso, il diritto  di  prelazione  per  l' acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  In  alternativa   ai   proprietari   degli   immobili espropriati,   l' invito  ad  esercitare   il   diritto   di prelazione è notificato ai titolari  di  diritti  reali  di godimento sugli immobili  anzidetti  qualora  sussistano  le condizioni previste dall' articolo 42,  quarto  comma,  come inserito dall' articolo 56 della legge regionale  24  aprile 1978, n. 25.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il diritto di prelazione può  essere  esercitato  dai proprietari degli  immobili  espropriati  anche  in  assenza della domanda di contributo, sempreché  detta  domanda  non sia stata presentata  dal  titolare  del  diritto  reale  di godimento.  Rimane  tuttavia   ferma  la  necessità   della domanda di contributo  da  parte  dei  soggetti  considerati dagli articoli 48 e 49.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nei casi di cui  al  comma  3,  i  soggetti  privi  di domanda di contributi sono collocati  nella  graduatoria  di cui     all' articolo   28,   nella   posizione    derivante dall' applicazione  dei  criteri   fissati   in   attuazione dell' articolo 29, e la cessione in proprietà delle  unità immobiliari ricostruite  è  disposta  a  prezzo  agevolato, sulla base  dei  requisiti  effettivamente  posseduti  dagli interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Il  diritto  di  prelazione  può   altresì   essere esercitato  in  forma  congiunta   dai   soggetti   di   cui all' articolo 61 bis, secondo comma, secondo   l' ordine  di graduatoria spettante a quello più favorito:<p style="text-align: justify;">a) da  più  aventi  diritto  alla  prelazione   di   unità    immobiliari ricadenti nello stesso ambito  di  intervento    unitario funzionale di ricostruzione;</p><p style="text-align: justify;">b) da  più  aventi  diritto  alla  prelazione   di   unità    immobiliare ricadenti in  ambiti  diversi  di  intervento    unitario funzionale di ricostruzione;</p><p style="text-align: justify;">c) da più soggetti, parte dei  quali  aventi  diritto  alla    prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e  altri    aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge    regionale 23 dicembre 1977, n. 63.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Qualora,  per  motivi  indipendenti  dalla   volontà dell' interessato, l' unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore  a  quella determinata in  applicazione  dei  parametri  relativi  alle esigenze abitative  del  nucleo  familiare  fissati  con  il decreto  del Presidente della Giunta  regionale  26  gennaio 1978,   n.  066/Pres.  la  cessione   in   proprietà   può comprendere anche vani o locali accessori,  situati  in  una diversa  unità  immobiliare,  risultata   disponibile   per mancato esercizio del diritto di prelazione, purché attigua a  quella  prelazionata,  fino   al   raggiungimento   delle superfici  parametrate  di  cui  al   citato   decreto   del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres.  del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie  per  integrare  con  gli ulteriori vani l' unità immobiliare prelazionata  rimangono a carico del soggetto interessato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> In caso di decesso dell' avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari  ricostruite  prima  che  sia stato  perfezionato   l' atto  di  cessione  in  proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga  al  divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge  regionale  24 aprile 1978, n. 25, un o  dei  successori,  il  quale  agisce anche per conto degli altri, esonerando   l' Amministrazione regionale  da  ogni  responsabilità  nei  confronti   degli stessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti  o raggiunti limiti di età del titolare o dell' esercente  non proprietario o dei loro  familiari  o  soci  coadiuvanti  od altre    comprovate    cause    impediscano    la    ripresa dell' attività produttiva esercitata al 6 maggio  1976  nei vani  ricostruiti   negli   ambiti  di  intervento  unitario funzionale,   l' esercizio  del  diritto  di  prelazione  è tuttavia consentito  dal  Sindaco,  sentita  la  Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale  20 giugno 1977, n. 30, sempreché gli interessati si  impegnino a che nei  vani  anzidetti  venga  comunque  esercitata  una attività produttiva, anche sotto una diversa  impresa,  per almeno  cinque  anni.  Il  mancato  avvio    dell' attività produttiva  nel  termine  di  un  anno  dal  perfezionamento dell' atto di cessione in  proprietà  dei  vani  produttivi comporta  di  diritto  la  decadenza  dal  contributo  e  il conseguente recupero  del  relativo  importo  a  carico  del cessionario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  Nel  caso  in  cui   l' esercizio     dell' attività produttiva nei vani  ricostruiti   all' interno  delle  aree centrali delimitate ai sensi dell' articolo  2  della  legge regionale  2   settembre   1980,   n.   45,   e   successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con  le previsioni degli  strumenti  comunali  della  programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, il  Sindaco,  sentita la  competente  Commissione  comunale  per   il   commercio, consente l' esercizio del diritto  di  prelazione  dei  vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al  comma 8.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> In  deroga  a  quanto  previsto   dall' articolo  54, all' interno  delle  aree  centrali  delimitate   ai   sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980,  n. 45, e successive modificazioni ed  integrazioni,  le  unità immobiliari destinate ad uso produttivo,  ricostruite  negli ambiti di intervento  unitario  funzionale,  possono  essere cedute agli  aventi  diritto  al  contributo  anche  se  non risultino inserite in edifici ad uso misto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> I soggetti che non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero che rifiutino espressamente di esercitarlo sulle unità immobiliari loro offerte dal Comune decadono da tale  diritto;  tuttavia,  essi  conservano  il  diritto  al contributo e possono  chiedere  unicamente  la  cessione  in proprietà delle unità immobiliari rimaste  disponibili  ai sensi dell' articolo 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> La cessione delle nuove unità immobiliari avviene  a titolo di proprietà anche a favore dei titolari di  diritti reali  di  godimento;  essa  ha  luogo  sulla  base  di  una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o  per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano  alla data del sisma  uno  degli  immobili  distrutti  o  demoliti ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo  determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo  delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato  di  una  quota  costituita  dalle spese di espropriazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Dal costo anzidetto sono detratte  le  spese  per  le opere di urbanizzazione primaria e  secondaria,  nonché  il contributo  di  cui    all' articolo   44,   quarto   comma, determinato avuto riguardo ai  prezzi  massimi  stabiliti  a sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59, e  riferiti alla data di consegna dei lavori dell' impresa esecutrice.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> In presenza  di  ogni  altro  requisito,  la  domanda presentata in  termini  dagli  interessati  dà  diritto  al contributo  secondo   l' effettiva   destinazione     d' uso posseduta dall' unità immobiliare alla  data  degli  eventi sismici, anche se difforme  dalla  documentazione  acquisita agli  atti  del  Comune.  In  tale  evenienza   si   procede d' ufficio alla regolarizzazione della documentazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre  in detrazione dal costo dell' intervento è  determinato  nella misura stabilita  dall' articolo  46,  avuto  riguardo  alle esigenze abitative del  nucleo  familiare  risultante  dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> Dal medesimo  costo  sono  detratti  ulteriormente  i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i  porticati  liberi,  i  loggiati,  le soffitte non utilizzabili e  le  terrazze  e/o  coperture  a terrazza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> Qualora per l' azione concomitante  o  successiva  di fattori economici contingenti si siano venute a  determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per  cui il costo totale   dell' intervento  indicato  al  comma  12, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria  e secondaria,  abbia  superato   l' importo   determinato   in applicazione   dell' articolo  46,  terzo  comma,  e  59,  i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i  limiti  di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere  ai beneficiari degli interventi di cui al Titolo III, restano a carico    dell' Amministrazione   regionale   nella   misura dell' ottanta per cento e vengono  computati  in  detrazione dal costo totale indicato al predetto comma 12. Il rimanente venti  per  cento  è  posto  a   carico   del   cessionario interessato. Rimangono  ferme  le  disposizioni  agevolative vigenti  sugli  incrementi  dei  parametri  di   superficie, nonché sulla parte  di  spesa,  determinata  ai  sensi  dei citati articoli 46, terzo comma, e 59, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Agli  aventi  titolo  ai  benefici  previsti   dagli articoli  50  e  51,  che   rinuncino   alla   ricostruzione dell' alloggio, è consentito di portare in  detrazione  dal costo dell' intervento indicato al comma 12 un  importo  non superiore all' ottanta per cento  del  contributo  in  conto capitale che sarebbe loro spettato,  i  sensi  dei  predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo  comma,  e  riferiti  alla data di consegna all' impresa esecutrice dei lavori relativi all' intervento unitario di ricostruzione. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 30 primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,  come  sostituito   dall' articolo  19 della legge regionale 18  dicembre  1984,  n.  53,  dopo  le parole  &lt;&lt;   in  via  prioritaria    &gt;&gt;   sono   aggiunte   le seguenti: &lt;&lt;  ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione  ai sensi dell' articolo 27  o  che  vi  hanno rinunciato e, in via subordinata, &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione  autentica,  ai  fini  della concessione dei contributi previsti  dall' articolo  46  bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  così  come inserito  dall' articolo  31  della legge regionale 4 luglio 1979,  n. 35,  e  modificato  dall' articolo  1  della legge regionale  20  giugno  1983,  n.  63,   il  requisito  della residenza  alla data del sisma, previsto dal penultimo comma dell' articolo  46  della citata legge n. 63 del 1977, così come inserito dall' articolo 30 della citata legge regionale n. 35  del 1979  e  modificato dall' articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, deve intendersi sussistente nel luogo ove l' interessato  abbia avuto alla predetta data la  stabile  ed  effettiva  dimora,   da  provarsi  mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così  come  da  ultimo  modificato dall' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, le parole  &lt;&lt;  31 dicembre 1990  &gt;&gt; sono sostituite  dalle parole &lt;&lt;  31 dicembre 1992  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le   disposizioni   di   cui  all' articolo  48  della legge regionale  23  dicembre  1977,  n. 63,  e   successive modificazioni ed  integrazioni,  trovano  applicazione,  con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della  legge  regionale  11  gennaio 1982, n. 2,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, anche nei confronti dei soggetti che, in  possesso  di  ogni altro requisito prescritto dal medesimo articolo 48, abbiano costruito o acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall' articolo 78 della legge regionale  19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio  idoneo  a  soddisfare  le esigenze proprie e del nucleo familiare.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  contributo  è  concesso  dal  Comune   nel   cui territorio  è  situato   l' alloggio,  anche   in   difetto dell' autorizzazione prevista dall' articolo 11 della  legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive  modificazioni ed integrazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 48/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo  modificato   dall' articolo  15 della legge regionale 19 dicembre  1986,  n.  55,  è  così ulteriormente modificato:<p style="text-align: justify;">a) al secondo comma, sono soppresse le parole:  &lt;&lt;   i  quali    siano rientrati stabilmente dopo il 6 maggio 1976  ovvero    si impegnino al rientro stabile in uno dei Comuni di  cui    al primo comma del presente articolo entro un quinquennio    dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,    ovvero entro due anni dal  rilascio  del  certificato  di    abitabilità e comunque non oltre sei anni dalla data  di    emissione del decreto di concessione  del  contributo,  a    pena di decadenza dal contributo concesso  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) il terzo, quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il contributo di cui   all' articolo  49  della  legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed integrazioni, spetta  anche  a  coloro  che hanno provveduto all' acquisto dell' alloggio  destinato  al nuovo  nucleo familiare, dopo il 6 maggio 1976 e prima dell' entrata in vigore della legge medesima, in Comune diverso da quello di residenza alla predetta data, purché compreso tra quelli delimitati  ai sensi del decreto del Presidente della Giunta  regionale  n.  0714/Pres.  del  20  maggio  1976,  e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I   provvedimenti   di   diniego   dei    contributi eventualmente   già   adottati   sulle   relative   domande anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge sono annullati e, per  l' effetto, le  domande  stesse sono  utili  ai  fini  della  concessione   del   contributo richiamato al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Il  contributo  è  concesso  dal  Comune   nel   cui territorio  è  situato   l' alloggio  acquistato  anche  in difetto  dell' autorizzazione  prevista   dall' articolo  11 della legge regionale 17 giugno 1978, n.  70,  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il contributo di cui   all' articolo  49  della  legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed integrazioni, spetta, in  deroga  a  quanto disposto dal quarto comma dell' articolo 49 medesimo,  anche ai nuovi nuclei familiari che, in  possesso  di  ogni  altro requisito prescritto dall' articolo  49,  si  staccano da un nucleo  originario  di  famiglia  il  cui alloggio alla data della   domanda,  sia  da  considerarsi  non  adeguato  alle esigenze   dei  due  nuclei  familiari   ed   economicamente indivisibile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I   provvedimenti   di   diniego   dei    contributi eventualmente   già   adottati   sulle   relative   domande anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge sono  annullati e, per l' effetto, le  domande  stesse sono  utili  ai  fini  della  concessione   del   contributo richiamato al comma 1, purché presentate non  oltre  il  30 settembre 1985.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le disposizioni di cui all' articolo  49  della  legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed  integrazioni,  trovano  applicazione,  con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della  legge  regionale  11  gennaio 1982, n. 2,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, anche nei confronti dei nuovi nuclei familiari  indicati  al comma 1, i quali abbiano costruito dopo gli eventi  sismici, ma prima del termine previsto dall' articolo 78 della  legge regionale 19 dicembre 1986, n.  55,  un  alloggio  idoneo  a soddisfare le proprie esigenze abitative.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In deroga all' articolo 53 della  legge  regionale  23 dicembre 1977, n. 63, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  nel nucleo  familiare,  cui  fare  riferimento  ai  fini   della concessione dei contributi previsti al Titolo III, Capo  II, della citata legge regionale n. 63 del 1977, sono  computati anche i soggetti che, facenti parte del nucleo alla data del 6 maggio 1976,  siano  successivamente  deceduti.  Rimangono ferme le limitazioni nella consistenza dei nuclei  familiari stabilite  dagli  articoli  50  e  51  della  citata   legge regionale n. 63 del  1977,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  provvedimenti  di   concessione   dei   contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore della presente legge in conformità al comma  1  sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I contributi  concessi  ai  sensi  delle  disposizioni ordinate sotto  il  Titolo  III  della  legge  regionale  23 dicembre 1977, n. 63,  sono  integrati,  anche   d' ufficio, ferma restando  l' indicizzazione  già  applicata,  sino  a concorrenza dell' importo determinato  in  applicazione  dei parametri  relativi  alle  esigenze  abitative  dei   nuclei familiari, qualora, anteriormente alla data  di  entrata  in vigore  della  presente  legge,  i  beneficiari   di   detti contributi abbiano acquistato in tempi diversi e da distinti proprietari  un  insieme  di  vani  ed  accessori  tra  loro funzionalmente connessi, situati  in  un  medesimo  edificio destinati ad uso di abitazione per un nucleo familiare.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 61 bis  della legge regionale 23  dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni,  è così modificato:<p style="text-align: justify;">a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:&lt;&lt;   Allo  stesso  modo, anche un solo avente diritto a  più contributi  ai  sensi  dell' articolo 50  può  chiedere  di ricostruire     un' unica    unità    abitativa    mediante concessione cumulativa.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;  al secondo comma  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">c) è aggiunto, infine, il seguente comma:&lt;&lt;  Nel  caso  di cui  al  terzo  comma,  il  contributo  da concedersi   cumulativamente    all' unico  avente  diritto viene determinato nella misura  del  60 per cento  prevista dall' articolo 51.  Sulla  parte di spesa  determinata - ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal  contributo  in conto  capitale  vengono inoltre concessi  annualmente  dei contributi  ventennali  costanti  pari all' 8 per cento. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall' articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:<p style="text-align: justify;">a) al primo comma, le parole  &lt;&lt;   prima  che  siano  decorsi    cinque anni dalla data del rilascio  del  certificato  di    abitabilità  &gt;&gt;   sono   sostituite  dalle  seguenti   &lt;&lt;     prima che  siano  decorsi  cinque  anni  dalla  data  del    rilascio  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei    lavori.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) al  quarto comma,  sono soppresse  le  parole  &lt;&lt;  qualora    l' interessato adduca comprovati motivi  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' ultimo  comma   dell' articolo  66  della   legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel  testo  risultante  a seguito   delle   modificazioni   da    ultimo    introdotte dall' articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è abrogato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo 68, primo comma, punto 3), lettera c),  e  settimo  comma  della legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  come  da  ultimo modificato dall' articolo 21 della legge regionale 2  maggio 1988, n. 26, per alloggi provvisori devono intendersi  anche gli edifici o parte di essi o i vani eccedenti il fabbisogno del proprietario, convenzionati ai sensi  dell' articolo  4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30,  e successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è  così modificato:<p style="text-align: justify;">a) al primo comma, punto 4), sono soppresse  le  parole: &lt;&lt; ,    che   si   impegnino  al   rientro   stabile   entro   un    quinquennio  dalla  data  di  entrata  in  vigore   della    presente legge, ovvero entro sei mesi  dall' approvazione    del certificato di collaudo e comunque non oltre  quattro    anni dalla data di emissione del decreto  di  concessione    del contributo  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo 68, commi settimo e dodicesimo della legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  nel  testo  risultante   a   seguito   delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21  della legge regionale 2 maggio 1988, n.  26,  fra  gli  interventi volti ad ultimare o a ristrutturare gli  edifici  acquistati dai Comuni o dagli  Istituti  autonomi  case  popolari  sono compresi l' ampliamento, la sistemazione,  il  miglioramento funzionale e, in genere, tutti  quegli  interventi  ritenuti opportuni   per   garantire   una    migliore    fruibilità dell' edificio.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In considerazione  della  necessità  di  attuare  gli interventi  in  modo   unitario,   per   gli   edifici   non esclusivamente destinati ad  uso  abitativo,  acquistati  in corso d' opera  dai  Comuni,  ai  sensi   dell' articolo  68 settimo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n. 63,   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata  ad  assumere  a proprio carico anche le spese di acquisto e di completamento dei  lavori  relativi  alla  porzione  non  abitativa  degli edifici stessi, ad integrazione del  finanziamento  disposto anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni previste   dall' articolo  68,  decimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  nel testo risultante a seguito  delle  modificazioni  da  ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore delle  cooperative edilizie i cui soci abbiano alienato in corso   d' opera  al Comune, anteriormente alla data di entrata in  vigore  della presente  legge,  un  edificio  destinato   ad   uso   misto realizzato su sedime di proprietà  dei  soci  medesimi.  AI fini della  determinazione  della  quota  di  contributi  da riconoscersi per i lavori effettuati alla data  del  negozio di  alienazione,  si  considera   l' importo  erogato   alla predetta data in favore delle cooperative anzidette.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  provvedimento  di  liquidazione  definitiva   del contributo adottato a norma  del  comma  1  tiene luogo  del decreto di riammissione di cui all' articolo 47 della  legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53,  qualora  alla  data  del negozio di alienazione  pendesse  il  relativo  procedimento amministrativo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo  modificato   dall' articolo  32 della legge regionale 18 dicembre  1984,  n.  53,  è  così ulteriormente modificato:<p style="text-align: justify;">a) al primo comma, sono  soppresse  le  parole:  &lt;&lt;   che  si    impegnino a rientrare stabilmente  entro  un  quinquennio    dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge    ovvero entro sei mesi dall' approvazione del  certificato    di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla  data    di emissione del decreto di concessione del contributo  a    pena di revoca del beneficio concesso  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  via  di  interpretazione   autentica,   fra   gli interventi indicati dall' articolo 75, primo comma, punti 1) e 4), della legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e successive modificazioni ed integrazioni,  sono  compresi  i lavori  di  sistemazione  di  opere  ed  impianti   pubblici esistenti,  attuati  anche   mediante   più   progetti   di intervento.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Fra gli interventi previsti dall' articolo  75,  terzo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n.  63,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  compresi anche  quelli  aventi  ad  oggetto  edifici   di   carattere ricettivo destinati  a  soddisfare  esigenze  connesse  allo svolgimento di convegni, incontri di studio e di  formazione e seminari di natura sociale, culturale, religiosa, politica e sindacale, nonché edifici adibiti a sede di associazioni, già dotate di personalità giuridica pubblica, che svolgono attività di assistenza a favore dei propri iscritti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è  così modificato:<p style="text-align: justify;">a) al primo  comma,  sono soppresse le parole  &lt;&lt;  dopo  aver    sentito la Comunità montana interessata in  ordine  alle    opere ed impianti di interesse sovracomunale,  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) sono abrogati il secondo e il terzo comma.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  provvedimenti  di  spesa   eventualmente   assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge in conformità  al  citato  articolo  76  della  legge regionale n. 63 del 1977, come modificato dal comma  1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 81 della  legge  regionale  23  dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo  26  della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole:  &lt;&lt;  entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori  &gt;&gt;  sono aggiunte    le    seguenti:    &lt;&lt;     e    delle     relative espropriazioni,  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  termini  per  la  ripetizione  delle  domande   di contributo, ai sensi del  quinto  comma   dell' articolo  15 della  legge  regionale   20   giugno   1977,   n.   30,   e dell' articolo 54 della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35, e loro  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  da parte dei successori  dei  soggetti  deceduti  anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le  domande  eventualmente  ripetute,  dai   soggetti legittimati, prima dell' entrata in  vigore  della  presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a  tutti  gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I termini per la presentazione al Comune del  progetto esecutivo  o  del  contratto  di  acquisto   ai   fini   del conseguimento dei benefici di cui alle  leggi  regionali  20 giugno 1977, n. 30, e  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  loro successive modificazioni ed integrazioni, sono  fissati  dal Sindaco,  sentita   la   Commissione   consiliare   di   cui all' articolo 17 della citata  legge  regionale  n.  30  del 1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con le stesse modalità, i termini indicati al comma 1 possono essere prorogati o nuovamente stabiliti in  presenza di comprovati motivi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I soggetti nei confronti dei quali i  termini  per  la presentazione dei progetti  esecutivi  o  dei  contratti  di acquisto siano inutilmente scaduti anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge, sono  rimessi  in termini con le modalità indicate al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La   presentazione   dei   progetti   esecutivi  e dei contratti  di acquisto non può essere consentita  oltre  la data del 31 dicembre 1994, eccettuati i casi:<p style="text-align: justify;">a)  dei   soggetti    che    intendono    acquistare     dal Comune  con il contributo, ai sensi dell' articolo 30  della legge  regionale  23  dicembre 1977,  n.  63,  e  successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi realizzati  negli ambiti  edilizi  di intervento unitario rimasti  disponibili per  mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché dei  soggetti che  intendono  acquistare dal Comune le unità immobiliari ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;</p><p style="text-align: justify;">b)  dei  soggetti  proprietari   di   edifici   inseriti  in ambiti   unitari  di  riparazione  che  abbiano  manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l' intervento, ai  sensi  dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  o  dell' articolo 2, comma  8,  della  legge regionale 7 settembre 1990, n. 44.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> In mancanza  di  determinazione sindacale a norma  del comma 1, i progetti esecutivi  o  i  contratti  di  acquisto devono essere presentati al Comune entro la data indicata al comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5  bis.</span>   In   deroga    alle   disposizioni   dei  commi precedenti,  il termine per la presentazione al  Comune  del progetto esecutivo o del contratto d' acquisto è stabilito:<p style="text-align: justify;">a)  per   i   soggetti   che   abbiano   presentato  ricorso ai  sensi  dell' articolo 69 della legge regionale 4  luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto  sindacale di accoglimento della domanda assunto  in seguito  o  all' adozione del provvedimento  del  Presidente della  Giunta  regionale  di  ammissione  ai  contributi   o all' annullamento, in  sede  di  esercizio  del  potere   di autotutela,  di  un  precedente  diniego  sindacale  per  la rimozione  del  quale era stato instaurato  il  procedimento previsto dall' articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione,  senza l' emissione del provvedimento presidenziale finale;</p><p style="text-align: justify;">b)   per     i     soggetti      che     abbiano     chiesto l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo  in altro   Comune,  ai  sensi  dell' articolo 11  della   legge regionale  17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche  ed integrazioni,  in  mesi  sei a decorrere  o  dalla  data  di comunicazione  del  decreto sindacale di accoglimento  della domanda di contributo disposto in seguito all' emissione del provvedimento  assessorile  favorevole  o  dalla   data   di comunicazione     del     provvedimento      di      diniego dell' autorizzazione al trasferimento del contributo.</p><p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> I  progetti  esecutivi  ed  i  contratti  di  acquisto eventualmente presentati al Comune prima   dell' entrata  in vigore della presente legge, oltre i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici di riparazione o  di  ricostruzione attuati a  cura  del  Comune  o  della  Segreteria  generale straordinaria, nonché dei casi di progetti redatti ai sensi dell' articolo 6, penultimo comma, della legge regionale  20 giugno 1977, n. 30, come inserito  dall' articolo  13  della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Le  disposizioni  contenute  nel  presente   articolo sostituiscono  ogni altra disposizione contenuta nelle leggi regionali  di  intervento  nelle  zone  terremotate  recante termini  di  presentazione  dei  progetti  esecutivi  o  dei contratti  di  acquisto,  ai  fini  della  concessione   dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro  successive  modificazioni ed integrazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 4 da  art. 76, comma 2, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 5 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 77, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 22, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 18, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I provvedimenti di concessione dei contributi  di  cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30,  e  23  dicembre 1977,  n.   63,   e   loro   successive   modificazioni   ed integrazioni, resi validi in forza di espressa  disposizione di legge, costituiscono presupposto per la  concessione  dei contributi in conto interessi o in annualità costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale   ovvero   sulla   maggiore    spesa    conseguente all'incremento dei parametri  di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR   26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai  sensi  degli  articoli  46,  sesto  comma,  della  legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980,  n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 78, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  via   di   interpretazione   autentica,   qualora intervenga  una  sentenza  di   accoglimento   del   ricorso giurisdizionale avverso un diniego  di  contributo  previsto dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30  e  23  dicembre 1977,   n.  63,   e   loro   successive   modificazioni   ed integrazioni,  restano ininfluenti,  ai fini dell' emissione del  provvedimento  di  concessione   in   esecuzione  della sentenza,    le    variazioni    sfavorevoli   eventualmente intervenute  nella  disciplina   normativa  dei  criteri  di indicizzazione  dei  contributi   dopo   l' adozione   dell' originario  provvedimento  di  diniego  in seguito annullato dalla pronuncia giurisdizionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, e  23 dicembre 1977, n. 63, e  loro  successive  modificazioni  ed integrazioni, con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria  generale   straordinaria,   sono   provvedimenti definitivi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel caso  di  edifici  in  comproprietà  danneggiati, demoliti o distrutti dagli eventi sismici,  la  rinuncia  ai contributi  espressamente  effettuata  dal   comproprietario richiedente  a   favore   di   altro   comproprietario   non richiedente comporta la volturazione d' ufficio al  nome  di quest' ultimo della domanda di contributo,  purché  non  si sia ancora fatto luogo alla concessione  del  contributo  in conto interessi o in annualità costanti  e  sempreché  non ostino ragioni  impeditive  connesse  alle  titolarità  del sedime.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span><span style="">(12)</span><span style="">(13)</span><span style="">(14)</span><span style="">(15)</span><span style="">(16)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori autorizzati con concessione edilizia, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza che gli stessi siano stati regolarmente ultimati, comporta di diritto la decadenza dai benefici concessi in misura proporzionale alle opere non realizzate. A tal fine il Comune provvede all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi, e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Non si fa luogo alla restituzione del contributo in conto capitale, in conto interessi o in annualità costanti, qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 50 per cento dei lavori autorizzati e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l' interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l' importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall' interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso. Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.<p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(10)</span><span style="">(17)</span><span style="">(21)</span><span style="">(22)</span><span style="">(23)</span><span style="">(24)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis.</span> Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando i lavori siano stati eseguiti in tutto od in parte in difformità al progetto approvato, purché gli stessi siano finalizzati al recupero statico e funzionale dell'edificio.<p><span style="">(11)</span><span style="">(18)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando vengono a scadere inutilmente i termini legali di ultimazione dei lavori di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, posti a carico dei soggetti richiedenti la riammissione ai benefici contributivi, ivi compresi i successori per causa di morte che hanno riassunto il procedimento di riammissione ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9.<p><span style="">(19)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I provvedimenti di decadenza a norma dei commi 1 e 2 sono adottati d' ufficio dai Sindaci dei Comuni interessati entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei termini utili. L' anzidetto termine semestrale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi di decadenza già verificatesi alla predetta data.<p><span style="">(20)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Rimane ferma l' applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli interventi pubblici attuati, anche per quanto concerne le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a cura dei Comuni, degli Istituti autonomi case popolari o della Segreteria generale straordinaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Sono abrogati gli articoli 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 13 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19 bis, comma 1, L. R. 30/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19 bis, comma 2, L. R. 30/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 79, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 80, comma 2, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 55, comma 1, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 22, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 5, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 39, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 40, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 41, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 1 da  art. 15, comma 37, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 1 bis da  art. 15, comma 37, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 2 da  art. 15, comma 37, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 3 da  art. 15, comma 37, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>21 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 24/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>22 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 2, L. R. 24/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>23 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 24/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>24 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 18, L. R. 23/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell' articolo 39 è sospesa  nei  casi  di  lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai  benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e  23  dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e  non  ultimati  entro  il  termine,  anche  prorogato,  di scadenza  della  concessione   edilizia   ove   la   mancata ultimazione  dei  lavori  sia  dipesa  dalla   contemporanea pendenza, alla data di scadenza del termine, di un  giudizio civile  avente  ad  oggetto  le  modalità   di   esecuzione dell' intervento assistito dai contributi  ovvero  di  altro procedimento  giurisdizionale  che  comunque  condizioni  in concreto la facoltà di intervenire sull' edificio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La decadenza dai  benefici  riprende  ad  operare  ove entro il nuovo termine indicato da un apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l' intervento assistito dai benefici non sia ultimato.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 81, comma 2, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 4, L. R. 13/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 39 ter</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(5)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Qualora il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi non sia stato ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza del contributo, lo stesso può tuttavia essere emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 60 per cento dei lavori autorizzati e l'interessato abbia stipulato entro la medesima data il contratto di mutuo.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis.</span> Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi può essere altresì emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale del 60 per cento.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 23, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 80, L. R. 2/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 80, L. R. 2/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 16/2008</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nei  confronti  dei  soggetti  emigrati  titolari  dei benefici di cui all' articolo 48, secondo comma, della legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  37  della  legge regionale  24  aprile  1978,  n.  25,  e   loro   successive modificazioni e  integrazioni,  nonché  nei  confronti  dei soggetti emigrati  appartenenti  alle  cooperative  edilizie titolari dei benefici di cui agli articoli  68  e  71  della citata legge regionale n. 63 del 1977, i divieti posti dagli articoli 38, primo comma,  della legge regionale  20  giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, hanno natura inderogabile  e sono fissati in dieci  anni  a  decorrere  dalla   data   del  rilascio  del certificato  di  regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di acquisto di alloggi  ultimati,  ai  sensi  dell' articolo 55 della  legge  regionale  4  luglio 1979,  n.  35, così come sostituito   dall' articolo  50  della  legge  regionale  11 gennaio 1982,  n. 2,  il termine di dieci anni decorre dalla data di emissione del  decreto di concessione.   Nel caso di pronuncia  di  decadenza,  ai  sensi  dell' articolo  39,  e successive  modifiche  ed integrazioni, il termine decennale decorre  dalla  data  di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai soggetti  ivi  considerati  i  quali   abbiano   soddisfatto l' obbligo  del  rientro  stabile  cui  era  subordinata  la concessione dei contributi  secondo  la  disciplina  vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per gli emigrati che alla data di  entrata  in  vigore della presente legge siano già incorsi nella decadenza  dei contributi   per   inosservanza  dell' obbligo  del  rientro stabile, entro i  termini di legge, senza aver conseguito la riammissione ai  benefici  dai  quali sono decaduti in forza delle disposizioni  recate  dall' articolo  39  della  legge regionale   18   dicembre   1984,   n.  53,   e   successive modificazioni  ed integrazioni, la possibilità di far luogo alla dichiarazione di decadenza è esclusa e la declaratoria di decadenza  eventualmente  già  intervenuta alla predetta data  è  annullata.  Per  effetto dell' annullamento  della dichiarazione   di   decadenza,   le   somme   eventualmente introitate sono restituite agli interessati.  A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore  dei  Sindaci  dei  Comuni  interessati, anche in deroga alle  norme  vigenti  per  quanto attiene ai limiti di soggetto e di importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nei confronti dei  soggetti  di  cui  al  comma  3  il termine di dieci anni indicato al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> I soggetti che abbiano alienato, prima   dell' entrata in vigore della presente legge,  l' alloggio  assistito  dai contributi senza adempiere  nei  termini   all' obbligo  del rientro stabile, sono dichiarati decaduti in ragione del  50 per cento del contributo loro concesso. In tal caso  trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo  32  della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Sono abrogati gli articoli 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, 1 della legge  regionale  24  febbraio 1986,  n. 9,  68 della legge regionale  19 dicembre 1986, n. 55, e 53 della legge regionale 2 maggio 1988,  n. 26, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 36, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 1 da  art. 29, comma 1, L. R. 24/2005</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme di modifica, di integrazione e di interpretazioneautentica di altre leggi regionali di intervento nelle zonecolpite dagli eventi sismici del 1976.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 37 della legge regionale 24  aprile  1978, n. 25, nel testo sostituito dall' articolo  40  della  legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:<p style="text-align: justify;">a) al primo comma, sono  soppresse  le  parole:  &lt;&lt;   che  si    impegnino al rientro stabile entro sei mesi dal  rilascio    del certificato  di  abitabilità e  comunque  non  oltre    quattro anni dalla  data  di  emissione  del  decreto  di    concessione del  contributo,  a  pena  di  decadenza  dal    contributo concesso  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo  48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il  divieto  di cumulo  ivi  previsto  non  si  applica  nei  confronti  dei soggetti che ripetono le domande di contributo del  titolare originario ai sensi dell' articolo 15, quarto  comma,  della legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  come  inserito dall' articolo 18 della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35, nonché ai sensi dell' articolo 54  della  citata  legge regionale n. 35 del 1979, come modificato dall' articolo  37 della legge regionale 2 maggio  1988,  n.  26.  Il  medesimo divieto non trova applicazione nei  confronti  dei  soggetti che  presentano  la  domanda   di   contributo,   ai   sensi dell' articolo 51, primo comma, seconda parte,  della  legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed integrazioni,  nella  qualità  di  coniuge superstite o  di figlio convivente di soggetto deceduto dopo il  6  maggio 1976,  già  titolare, alla predetta data, del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><a name="art43"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  43</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 10, comma 4, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Agli effetti   dell' applicazione   dell' articolo  4, sesto comma, della legge regionale  4 luglio 1979, n. 35,  e successive modificazioni ed integrazioni,  la  possibilità, per i titolari del diritto di proprietà o di altro  diritto reale di godimento sull' immobile, di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, alla  legge  regionale  23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi  ammessa,  in  via  di interpretazione   autentica,   anche   quando   i   soggetti soprarichiamati   abbiano   prestato  l' adesione   di   cui all' articolo  11,  secondo  comma,   della   citata   legge regionale n. 30 del  1977,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nei termini di cui all' articolo 2,  comma  3, della  legge  regionale  7 settembre 1990, n. 44 e risultino in possesso dei requisiti di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel caso previsto dall' articolo 4, sesto comma, della legge  regionale  4  luglio  1979,  n.  35,   e   successive modificazioni ed integrazioni, la domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste dalla legge  regionale  23  dicembre 1977,  n.  63,  può  essere   presentata,   anche   da   un comproprietario diverso da  quello  titolare  della  domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel termine  di sessanta  giorni   decorrente   dalla   data   di   notifica dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, ovvero  dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  se  la demolizione è stata disposta prima di quest' ultima data.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo  8, ultimo  comma,  della  legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non  è subordinata  all' acquisizione  di  atto  d' obbligo unilaterale  la  concessione  dei  contributi previsti dalla legge  regionale  20 giugno 1977, n. 30, nei casi in cui non può farsi  luogo  alla stipula della convenzione per l' uso dell' alloggio  destinato  al  titolare del diritto reale di godimento,  ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della citata  legge  regionale  n.  30  del  1977,   e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero  per  l' uso  dell' alloggio  abitualmente  occupato dai soggetti indicati dall' articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n.  55.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Gli  atti  unilaterali     d' obbligo   eventualmente stipulati e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi indicati al comma 1 non producono effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni  previste   dall' articolo  16,  primo comma, della legge regionale 4  luglio  1979,  n.  35,  sono estese a favore dei soggetti  che  abbiano  acquistato,  per atto tra vivi, dopo gli eventi  sismici  e  fino  a  novanta giorni dalla data di notifica  della  mancata  catalogazione ivi prevista ovvero dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, se la notifica viene  disposta  prima  della predetta data, un immobile danneggiato dagli eventi  sismici da un soggetto che, pur avendo presentato domanda tempestiva di contributo ai sensi della citata legge  regionale  n.  30 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente   legge,    non    intenda    tuttavia    procedere all' esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale dell' immobile stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai  soggetti  contemplati  dal  presente  articolo,  i contributi   sono   concessi,    nella    misura    prevista dall' articolo 84 della presente legge, previa  volturazione della domanda presentata dall' originario proprietario entro il termine utile per la produzione al Comune  del  contratto di acquisto a norma del comma 1. I  requisiti  previsti  dal predetto articolo 84 devono essere posseduti alla data della volturazione  della   domanda,   nonché   alla   data   del provvedimento di concessione  e  perdurare  in  costanza  di rapporto senza soluzione di continuità.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a finanziare   la   spesa   riconosciuta   ammissibile   degli interventi atti a  consentire  il  recupero  della  completa funzionalità degli edifici che, anteriormente alla data  di entrata in vigore della presente legge, siano stati riparati o ricostruiti con le provvidenze di  cui   all' articolo  47 della legge regionale 4 luglio  1979,  n.  35,  i  quali  si trovino nella condizione - risultante  da  attestazione  del Comune - di non poter sostanzialmente servire  all' uso  cui sono destinati a causa   dell' applicazione  dei  limiti  di spesa al finanziamento concesso. Le relative domande  devono essere presentate  alla  Segreteria  generale  straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nel caso in cui i titolari degli edifici adibiti  agli usi di cui all' articolo 47 della citata legge regionale  n. 35 del  1979  non  abbiano  potuto  dare  inizio  ai  lavori previsti dal progetto esecutivo a causa   dell' applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso  anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  le relative domande sono considerate valide agli effetti  della concessione di un nuovo  finanziamento  inteso  al  recupero della completa funzionalità degli edifici medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato  sulla base di un nuovo progetto esecutivo approvato dal Comune sul cui territorio insiste   l' edificio,  previo  parere  della Segreteria  generale   straordinaria;   contestualmente   è disposta la revoca del finanziamento assentito sul  progetto rimasto inattuato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Qualora,  durante  il  corso  dello  svolgimento  dei lavori, il costo degli interventi di cui   all' articolo  47 della citata legge regionale n. 35 del 1979  dovesse  subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del  progetto approvato ai sensi dell' articolo 77,  ultimo  comma,  della legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione  regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune sul cui territorio  insiste l' edificio oggetto di intervento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> I finanziamenti disposti anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge in  conformità  alle disposizioni di cui al comma 4 sono fatti validi a tutti gli effetti, anche in supero ai limiti di spesa fissati  in  via amministrativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 sono disposti anche in deroga all' articolo 55 della  legge  regionale  18 dicembre 1984, n. 53.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Le  disposizioni  contenute  nel  comma   2   trovano applicazione anche per  la  ricostruzione  degli  edifici  o porzioni di essi colpiti dagli eventi sismici ed in  seguito crollati per l' azione di altri agenti causali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> I finanziamenti eventualmente  disposti  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i limiti di  spesa  fissati  in  via  amministrativa,  per  la riparazione o la ricostruzione degli  edifici  adibiti  agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale  4  luglio 1979,  n. 35,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, sono  fatti  salvi  a  tutti gli effetti, anche in deroga al divieto  di  cumulo  di  cui  all' articolo  48  della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1, L. R. 48/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I benefici previsti   dall' articolo  18  della  legge regionale  2   settembre   1980,   n.   45,   e   successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi  agli  interventi anche di  nuova  costruzione  necessari  alla  sicurezza  di edifici pubblici o di pubblica utilità  ovvero  di  edifici destinati  a  soddisfare  finalità  sociali  di   carattere assistenziale, riparati o ricostruiti ai sensi  delle  leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977,  n. 63, e  loro  successive  modificazioni  ed integrazioni, situati all' esterno  dei  centri  abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono ammesse a contributo anche  le  opere  intraprese dagli interessati prima della  data  di  entrata  in  vigore della presente  legge,  previa  domanda  da  presentarsi  al Comune entro sessanta giorni dalla predetta data.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per l' istruttoria delle domande di cui  al  comma  2, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi dal secondo al quarto dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I benefici previsti   dall' articolo  18  della  legge regionale  2   settembre   1980,   n.   45,   e   successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi,  nella  misura ridotta  del  50  per  cento,   per   gli   interventi   ivi considerati, necessari alla sicurezza degli edifici  privati riparati, ricostruiti  o  costruiti  ai  sensi  delle  leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n.  63, e loro successive  modificazioni  ed  integrazioni,  situati all' esterno  dei  centri  abitati   delimitati   ai   sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.<p><span style="">(3)</span><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La concessione dei benefici è subordinata  al  parere favorevole della Segreteria generale straordinaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Rimangono   ferme    le    disposizioni    contenute nell' articolo 41 della legge regionale 2  maggio  1988,  n. 26.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> I benefici  previsti  dall' articolo  18  della  legge regionale   2   settembre   1980,   n.  45,   e   successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono altresì concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli  interventi  anche   di   nuova   costruzione   eseguiti anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché risultino necessari,  alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti, o costruiti  con  i  benefici recati dalle leggi regionali  20 giugno 1977, n . 30,  e  23 dicembre  1977,  n. 63,  e  loro successive modificazioni ed integrazioni,  situati  all' esterno  dei  centri  edificati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 24 ottobre 1971, n. 865. Trovano applicazione le disposizioni contenute nel  secondo e nel terzo comma dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.  Le domande di contributo devono    essere   presentate   alla   Segreteria   generale straordinaria  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(8)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 38, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole soppresse al comma 4 da art. 38, comma 3, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 59, comma 1, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 51, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 52, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Il  procedimento  di   approvazione   delle   perizie suppletive e di variante previsto  dall' articolo  17  della legge  regionale  11  gennaio  1982,   n.   2,   non   trova applicazione  quando  i  maggiori  costi  degli   interventi pubblici di  riparazione  degli  edifici  danneggiati  dagli eventi sismici sono  finanziati  mediante   l' utilizzo  dei fondi  accantonati  per  imprevisti,  nonché  delle   somme derivanti  da  economie  realizzate  a  seguito  di  ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli  atti  e  i provvedimenti di spesa eventualmente  assunti  anteriormente alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  in conformità al comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai  fini  della  concessione  dei  contributi  di  cui all' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio  1982,  n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, la dipendenza dagli eventi sismici dei  danni  subiti   dall' edificio  è attestata da apposita dichiarazione del Sindaco.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono fatti salvi i provvedimenti  di  concessione  dei contributi adottati, anteriormente alla data di  entrata  in vigore della presente  legge,  in  assenza  del  verbale  di accertamento danni previsto  dall' articolo  3  della  legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, purché venga acquisita agli atti del procedimento la dichiarazione di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2  bis.</span>  I  provvedimenti di  diniego  dei  contributi eventualmente  adottati sulle relative domande  prima  della data  di  entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione  dei  contributi  indicati  al  comma  1  previa acquisizione  agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 84, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande intese  ad  ottenere  i  benefici  previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982,  n. 2 che siano state presentate non oltre il  31  maggio  1989, sono  fatte  valide  agli  effetti  del  conseguimento   dei benefici medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono altresì fatti  validi  a  tutti  gli  effetti  i finanziamenti eventualmente disposti  ai  sensi  del  citato articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982, sulla  base delle domande presentate entro il termine indicato al  comma 1, anche  ai  fini  del  completamento  di  interventi  già assistiti dai benefici recati  dalla  predetta  disposizione normativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I benefici previsti  dall' articolo  40  della  citata legge regionale n. 2 del 1982 sono  cumulabili,  nei  limiti della spesa ammissibile, con  quelli  previsti  dalle  leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976,  n.  28,  27 agosto 1976, n.  46,  e  loro  successive  modificazioni  ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  I  provvedimenti  di  diniego  dei  benefici  di  cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, eventualmente assunti per ragioni di  cumulo,  anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono annullati d' ufficio e, per l' effetto, le relative  domande sono  considerate  utili  ai  fini  della  concessione   dei predetti benefici.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 2 della legge regionale 30 agosto  1984, n. 45, è aggiunto in fine, il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   Nei  limiti  del  7  per  cento   dei   costi   relativi all' esecuzione  delle  opere  di  ripristino   delle   aree occupate  dagli  insediamenti  provvisori,  sono  assunte  a carico dell' Amministrazione regionale  le  spese  sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento  dei  confini delle aree  predette  in  vista  della  loro  riconsegna  ai legittimi proprietari. L' erogazione dei relativi  fondi  ai Comuni può essere effettuata anche  a  titolo  di  rimborso delle  spese  sostenute.  A  tal  fine    l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche  in  deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Dopo il terzo comma   dell' articolo  12  della  legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto  il  seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento sostitutivo qualora  si  renda necessario intervenire sulle opere di cui  all' articolo  5, primo comma, lettera a), della  legge  regionale  20  giugno 1977, n. 30.  L' intervento sostitutivo non può avere luogo quando   l' interessato   lo   richieda  espressamente  alla Segreteria  generale  straordinaria  prima  del conferimento dell' incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini  del  raggiungimento del minimo abitabile,  di  cui  al successivo articolo 48.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale  18   dicembre   1984,   n.   53,   e   successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono  estese  ai  soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e  successive modificazioni ed  integrazioni,  che,  dopo   l' entrata  in vigore della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, siano incorsi nella decadenza dai contributi per  inutile  decorso del termine di ultimazione dei lavori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai fini della riammissione ai contributi regionali,  i termini per la presentazione delle domande di cui  al  sesto ed al settimo comma  del  surrichiamato  articolo  47,  sono riaperti, con decorrenza dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, per novanta giorni. Resta fermo al  31 dicembre 1990 il  termine  annuale  per   l' esecuzione  dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo  47  della citata legge  regionale  n.  53  del  1984,  come  stabilito dall' articolo 6 della citata  legge  regionale  n.  24  del 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Sono  fatte  salve  le  domande  di  riammissione  ai contributi eventualmente presentate ai sensi  dell' articolo 47 della citata legge regionale n.  53  del  1984,  oltre  i termini utili ivi fissati, così come  da  ultimo  prorogati dall' articolo 6 della citata  legge  regionale  n.  24  del 1989; le domande già respinte  per  ragioni  di  tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al  comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati  al  quinto  comma dell' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986,  n. 9, nel caso in cui il termine ivi  fissato  sia  inutilmente scaduto.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 48,  quarto  comma,  lettera  c),  della legge regionale  18  dicembre  1984,  n.  53,  è  aggiunto, infine, il seguente periodo:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Nel caso peraltro che il contributo previsto  dal  citato articolo 46, sesto comma, risulti già concesso  al  momento dell' accertamento di  cui  al  presente  comma,  questo  è revocato  con  effetto   dalla   data     dell' accertamento stesso.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I termini per la presentazione delle  domande  di  cui all' articolo della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In caso di  decesso  del  titolare  della  domanda  di intervento pubblico, ai  sensi  degli  articoli  6,  secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977,  n. 30, e 42, ottavo comma, della legge  regionale  23  dicembre 1977, n. 63, la domanda  di  cui  al  comma  1  può  essere presentata dal successore dell' istante deceduto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell' articolo 53 della citata legge regionale  n.  53 del 1984, nonché quelle di cui al comma 2 dell' articolo 56 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Sono  fatte  valide  agli  effetti  contributivi   le opposizioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della  presente  legge dai successori per causa  di  morte  dei  soggetti  titolari della domanda di intervento pubblico.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica,  le  disposizioni contenute   nell' articolo  55  della  legge  regionale   18 dicembre  1984,  n.  53,  non   trovano   applicazione   con riferimento agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici  inseriti  negli  elenchi  approvati  ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20  giugno  1977,  n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Al  secondo  comma   dell' articolo  14  della  legge regionale  19   dicembre   1986,   n.   55,   e   successive modificazioni  ed  integrazioni,  è  aggiunto  il  seguente periodo:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Nell' ipotesi  in  cui,  per  motivi  indipendenti  dalla volontà  della  cooperativa  edilizia,  non  sia  possibile disporre   l' assegnazione  degli  alloggi,   l' effetto  di sanatoria è collegato al rilascio di una dichiarazione  del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti  a cura della cooperativa edilizia medesima cui  i  beneficiari appartengono o sono appartenuti.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nei confronti dei  soggetti  che,  anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente legge, non  abbiano dato inizio ai lavori nei termini fissati dall' articolo  29 della  legge  regionale  19  dicembre  1986,   n.   55,   la possibilità di far luogo a  declaratoria  di  decadenza  è sospesa e la  declaratoria  eventualmente  già  intervenuta alla predetta data è annullata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I soggetti indicati al  comma  1,  devono  iniziare  i lavori assistiti dal contributo regionale nel termine di  un anno a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Trova applicazione il quarto comma  dell' articolo  29 della citata legge regionale n. 55 del 1986.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 3, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni previste dall' articolo 33 della legge regionale  19  dicembre  1986,  n.  55,  sono  estese   agli interventi  assistiti  dai  benefici  di  cui   alla   legge regionale 13 maggio 1988, n. 30.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 35 della  legge  regionale  19  dicembre 1986, n. 55 sono aggiunti, in fine i seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Con lo  stesso  provvedimento  può  essere  disposta  la restituzione  dei  contributi  eventualmente  revocati  agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a  titolo  di interessi, anteriormente al  conseguimento  della  sanatoria urbanistico - edilizia.</p><p style="text-align: justify;">Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente  adottati  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, in conformità  alle previsioni di cui al comma precedente.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni di cui all' articolo  38  della  legge regionale 19 dicembre  1986,  n.  55,  trovano  applicazione anche  nei  confronti  dei  soggetti  ai  quali  sia   stata rilasciata, dopo il 9 luglio 1980, ma non oltre il 31 maggio 1989, la dichiarazione sindacale prevista dall' articolo 27, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi  eventualmente  adottati  fino alla entrata in vigore della presente legge  in  conformità alle disposizioni del presente articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo  44 della  legge  regionale  19  dicembre  1986,   n.   55,   le disposizioni ivi previste trovano applicazione anche per gli edifici già fatti oggetto dei benefici di  cui  alla  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive  modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni recate dal terzo comma  dell' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986,  n.  55,  non  si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della citata legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  provvedimenti  di  concessione   dei   contributi, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L' articolo 45, terzo comma, lettera  b), della  legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e  l' articolo  64  della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono abrogati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande eventualmente  presentate  ai  sensi  della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente legge,  nei termini utili indicati dall' articolo 4, sesto  comma,  della  legge regionale 4 luglio 1979, n. 35,  decorrenti  dalla  notifica dell' ordinanza di demolizione,  sono  valide  agli  effetti della concessione dei benefici  indicati  nell' articolo  57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, nei confronti dei soggetti che, successivamente  alla  data  del  6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio posto in un  fabbricato danneggiato dagli eventi sismici, inserito in un  ambito  di intervento unitario di riparazione, ai sensi  dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30,  per  la cui attuazione gli interessati abbiano prestato l' adesione  ivi prevista  e  sia  stata  rilasciata   regolare   concessione edilizia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  concessione  dei  contributi  è  subordinata  al possesso dei seguenti requisiti:<p style="text-align: justify;">a) assenza di  proprietà  di  un  altro  alloggio,  ovunque    ubicato, adeguato  alla  necessità  del  proprio  nucleo    familiare. Trovano applicazione le disposizioni contenute    nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio  1982,    n. 2, come  modificato   dall' articolo  46  della  legge    regionale 2 maggio 1988, n. 26;</p><p style="text-align: justify;">b) residenza, alla data del sisma, da almeno  due  anni  nei    Comuni classificati disastrati o  gravemente  danneggiati    ai  sensi  del  DPGR  n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e    successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I requisiti di cui al  comma  2,  lettera  a),  devono sussistere nei confronti di tutti  i  componenti  il  nucleo familiare, mentre quelli di cui al comma 2, lettera  b),  è sufficiente che sussistano nei confronti  di  uno  qualsiasi dei componenti il nucleo familiare.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 63, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunti, in fine, i  seguenti periodi: &lt;&lt;  Tale disposizione  non  trova  applicazione  nei casi in cui l' incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della  data  di  entrata  in vigore della citata  legge  regionale  n.  63  del  1983.  I progetti elaborati in  adempimento  dei  predetti  incarichi sono  previamente  acquisiti  agli  atti  della   Segreteria generale straordinaria.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:<p style="text-align: justify;">a) al primo comma, le parole &lt;&lt; , di lodi arbitrali  divenuti    esecutivi ovvero di giudizi instaurati con  la  richiesta    di  costituzione  del  collegio  arbitrale  anteriormente    all' entrata  in  vigore  della  presente  legge  o   che    potranno  anche essere instaurati successivamente  &gt;&gt; sono    sostituite dalle seguenti:  &lt;&lt;   o  di  pronunce  rese  da    collegi arbitrali, anche irrituali,  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) al secondo comma, le parole &lt;&lt;  di lodi arbitrali divenuti    esecutivi   &gt;&gt;  sono  sostituite  dalle  seguenti:  &lt;&lt;   di    pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  provvedimenti  di  spesa   eventualmente   assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge in conformità  al  citato  articolo  70  della  legge regionale n. 55 del 1986, come modificato dal comma 1,  sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in  vigore  della presente legge, per la composizione in sede arbitrale  delle controversie   connesse     all' esecuzione   di   contratti d' appalto di opere ed interventi  pubblici  previsti  dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La domanda per ottenere il  rimborso  delle  spese  in questione va presentata entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo  70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e  successive modificazioni ed integrazioni, gli  oneri  finanziari  e  le spese assunti a carico  dell' Amministrazione  regionale  in relazione alle pronunce  dell' autorità  giudiziaria  o  di collegi  arbitrali  riguardano  anche  la   risoluzione   di controversie   connesse   alla   esecuzione   di   contratti d' appalto di opere pubbliche assistite solo  in  parte  dai finanziamenti recati dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n, 63.</p></p><a name="art72"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  72</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Al  quarto  comma   dell' articolo  71  della   legge regionale 19 dicembre 1986, n.  55,  le  parole:  &lt;&lt;   trenta giorni   &gt;&gt;  sono  sostituite  dalle  seguenti:  &lt;&lt;    novanta giorni  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 79 della  legge  regionale  19  dicembre 1986, n. 55, sono aggiunte, infine, le seguenti  parole:  &lt;&lt;  ovvero in  favore  di  soggetti  legati   all' alienante  da vincolo di parentela o di affinità.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  75</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le spese derivanti dagli  incarichi  o  dai  contratti d' opera eventualmente rinnovati o  prorogati  anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  in conformità  alle  previsioni   contenute   nel   comma   2, dell' articolo 6 della citata  legge  regionale  n.  37  del 1987, come modificato dal comma  3  del  presente  articolo, sono assunte a carico della  Regione  nei  limiti  stabiliti dalle vigenti disposizioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><a name="art76"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  76</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 85, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a rimborsare agli enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio  1986,  n.  8,  gli  oneri relativi all' eventuale ricorso a collaboratori o prestatori d' opera,  anche  privi  dei prescritti requisiti, e pure in assenza  dei  presupposti,   condizioni   e   autorizzazioni richieste  effettuato  prima  dell' entrata  in vigore della presente  legge  non  in   conformità   alle   disposizioni contenute nella citata legge regionale n. 8 del 1986 e nella legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, ivi comprese quelle di carattere temporale.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I rimborsi di cui al comma 1  sono  assunti  a  carico della  Regione  nei limiti stabiliti  dalle  predette  leggi regionali n. 8 del 1986 e n. 37 del 1987.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 86, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il comma 5 dell' articolo 1 della  legge  regionale  2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   5.  Non  si  fa  luogo   all' addebito  delle  spese  di progettazione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici cancellati dagli  elenchi,  eventualmente  sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, a meno che gli interessati non  intendano  utilizzare in proprio il progetto; in tal caso  il  relativo  costo  è imputato a titolo di contributo e  trovano  applicazione  le disposizioni contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Giunta regionale  31  gennaio  1980,  n.  073/Pres., per  la determinazione delle residue spese tecniche.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  79</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 15, comma 1,  della  legge  regionale  2 maggio 1988, n. 26, dopo le parole &lt;&lt;  i contributi  previsti dall' articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63,  &gt;&gt;, sono aggiunte  le parole  &lt;&lt;  nonché quelli previsti  dall' articolo  3  della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45,  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 30, comma 1,  lettera  b),  della  legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Sono ammesse a contributo  anche  le  spese  tecniche  di progettazione e direzione lavori, nei limiti  della  tariffa professionale.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le domande  intese  ad  ottenere  i  benefici  di  cui all' articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate al Comune entro il 1  agosto  1988, sono fatte valide agli effetti contributivi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni recate  dall' articolo  30,  comma  1, lettera b), e comma 3, della legge regionale 2 maggio  1988, n.  26,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  si applicano, con le modalità ed alle condizioni ivi previste, anche   agli   edifici   riparati  o   ricostruiti  mediante intervento pubblico, la cui utilizzazione  a  fini abitativi sia  impedita a causa di fenomeni di infiltrazione  d' acqua interessanti gli edifici medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nel caso che gli edifici  di  cui  al  comma  1  siano composti da più unità immobiliari e solo in taluna di esse è   possibile    verificare    la    condizione    relativa all' impedimento   dell' utilizzazione  a  fini   abitativi, l' intervento  può  non  di  meno  riguardare     l' intero organismo edilizio cui l' unità appartiene quando la  causa del  fenomeno   di   infiltrazione     d' acqua   non   può verosimilmente essere altrimenti rimossa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria  generale  straordinaria  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le disposizioni recate dal presente  articolo  trovano applicazione solo nel  caso  in  cui,  anteriormente  al  30 giugno 1990 risultino terminati i lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 24, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 25, L. R. 13/2002</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 26, L. R. 13/2002</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I benefici previsti   dall' articolo  34  della  legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono  concessi,  in  via  di sanatoria, per gli interventi ivi considerati eseguiti prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale  n.  26 del 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nei casi di cui al comma 1, il contributo  è  erogato in  unica  soluzione  dopo   l' ultimazione  dei  lavori   e l' accertamento  da  parte   del   Comune   della   regolare esecuzione degli stessi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  83</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni indicate nell' articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore dei successori per causa di morte dei titolari degli edifici alla data degli eventi sismici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I   provvedimenti   di   diniego   dei    contributi eventualmente adottati sulle relative domande  anteriormente alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti  dalle  norme ordinate sotto il Capo II della legge  regionale  20  giugno 1977, n. 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Ai  soggetti  indicati  al  comma  1  sono   concessi contributi del Capo II della citata legge  regionale  n.  30 del 1977 per il recupero statico e funzionale   dell' unità produttiva   destinata   ad   attività    commerciale    od artigianale, anche se l' unità  abitativa,  strutturalmente autonoma  rispetto   all' unità   produttiva,   sia   stata ricostruita dai loro danti causa con i benefici della  legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Rimangono ferme le disposizioni contenute nei commi  2 e 3 del citato articolo 34 della legge regionale n.  26  del 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  84</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I soggetti indicati   nell' articolo  35  della  legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e  nell' articolo  47  della presente legge, possono accedere:<p style="text-align: justify;">a) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28  della  legge    regionale 20 giugno 1977, n.  30,  nella  misura  di  cui    all' articolo 15, primo comma, lettera a), della medesima    legge regionale n. 30 del 1977,  qualora  essi  stessi  o    altri componenti  il  loro  nucleo  familiare  non  siano    proprietari o titolari di diritti reali di  godimento  su    altro alloggio e utilizzino l' alloggio da  riparare  per    le esigenze proprie e del nucleo familiare;</p><p style="text-align: justify;">b) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28  della  legge    regionale 20 giugno 1977, n.  30,  nella  misura  di  cui    all' articolo 15, primo comma, lettera b), della medesima    legge regionale n. 30 del  1977,  senza  far  luogo  alla    stipula della  convenzione  ivi  prevista,  qualora  essi    stessi o altri componenti il loro  nucleo  familiare  non    siano  proprietari  o  titolari  di  diritti   reali   di    godimento su altro alloggio;</p><p style="text-align: justify;">c) ai benefici previsti dagli articoli 23 e 27  della  legge    regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non ricorrano  i    presupposti indicati nelle precedenti lettere a) e b).</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  85</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni di cui all' articolo  38  della  legge regionale 2 maggio 1988, n. 26,  trovano  applicazione,  con effetto  a  sanatoria,  anche  nei  confronti  dei  soggetti beneficiari dai contributi previsti al Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e  successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato i vani adibiti ad attività produttive in  immobili  ad  uso  misto dopo gli eventi sismici, ma prima  dell' entrata  in  vigore della citata legge regionale n. 26 del 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai fini della determinazione  dei  contributi,  si  ha riguardo  agli  indici  parametrici  vigenti  alla  data  di stipulazione del contratto  di  acquisto  ovvero  ai  prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978,  n. 068/Pres.,  qualora il  contratto  fosse  stato  stipulato  anteriormente  al 1 giugno 1978.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  86</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Dopo  il  comma  3   dell' articolo  86  della  legge regionale 2 maggio 1988, n.  26,  è  aggiunto  il  seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 3, ogniqualvolta  non  sia  possibile  accertare  lo  stato  di attuazione  dei  lavori,  di  ripartizione,  la   quota   di contributo da riconoscersi in via definitiva è  determinata avuto  riguardo   all' importo  effettivamente  erogato   ai beneficiari alla data di entrata in  vigore  della  presente legge;  in  tali  casi  è  revocata  la  residua  quota  di contributo non ancora erogata alla predetta data.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  87</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 95 della legge regionale 2 maggio  1988, n. 26, è aggiunto, infine, il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora  il costo dell' intervento dovesse subire variazioni in  aumento rispetto alle  previsioni  progettuali,  a  beneficiare  dei finanziamenti  sulle  relative  perizie  suppletive   e   di variante a norma delle vigenti disposizioni.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  88</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande intese  ad  ottenere  il  finanziamento  di interventi relativi alla costruzione di palestre al servizio di strutture scolastiche, che  siano  state  presentate  non oltre  il  31  gennaio   1989   alla   Segreteria   generale straordinaria,  sono  considerate  utili   ai   fini   della concessione dei benefici previsti  dall' articolo  76  della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono fatte  salve  a  tutti  gli  effetti  le  domande presentate fino al 31 gennaio 1989 oltre  il  termine  utile fissato dal comma 2 dell' articolo  76  della  citata  legge regionale n. 26 del 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  89</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 3, comma 1,  della  legge  regionale  13 maggio 1988, n. 30, dopo  la  lettera  c),  è  aggiunta  la seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  d) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso    misto, in corso di costruzione alla  data  del  6  maggio    1976, a seguito di regolare licenza edilizia. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  90</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al comma 1 dell' articolo 4 della legge  regionale  13 maggio  1988,  n. 30,  sono aggiunte, in fine, le parole: &lt;&lt;  nonché le spese per il  completamento  delle medesime opere nei casi indicati all' articolo 3, comma 1, lettera d).  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:<p style="text-align: justify;">a) al comma 1, le parole  &lt;&lt;  lettera c)  &gt;&gt;  sono  sostituite    dalle seguenti: &lt;&lt;  lettere c) e d)  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:&lt;&lt;  4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui    al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non  utilizzate    purché  lo  fossero,  alla  data  del  6  maggio   1976,    rispettivamente da parte del proprietario o del  titolare    del diritto reale di godimento e da parte del  locatario,    attualmente ricoverati negli  alloggi  provvisori  od  in    quelli convenzionati, ai sensi  dell' articolo  4,  terzo    comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">d) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  d) agli interventi che si riferiscono agli edifici  di    cui all' articolo 3, comma 1, lettera d). &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">e) al comma 8, dopo le parole  &lt;&lt;  posizione  spettante  alla    maggioranza degli interventi stessi  &gt;&gt;, sono aggiunte  le    seguenti:</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  e, in caso  di  parità,  nella  posizione  attribuita    all' intervento meglio graduato.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  92</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al comma 1 dell' articolo 7 della legge  regionale  13 maggio 1988, n. 30,  dopo  la  lettera  a)  è  aggiunta  la seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  a bis) per gli edifici appartenenti ad  enti  pubblici  e    ricadenti   solo   in   parte   sotto    le    previsioni    dell' articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari  al    cento per cento   dell' ammontare  della  spesa  ritenuta    necessaria per le relative opere  riguardanti   l' intero    edificio, come definita dall' articolo 4 e quale  risulta    dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8;  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  93</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> A parziale  modifica   dell' articolo  8  della  legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, alla stima del costo  delle opere del progetto esecutivo effettuata con i prezzi unitari del preziario regionale approvato con DPGR 8 marzo 1979,  n. 055/SGS,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, si applica il coefficiente di aggiornamento determinato in base alle variazioni dell' indice dei costi intercorse  a partire dalla data di  riferimento  delle  quotazioni  indicate  nel preziario suddetto  fino  alla  data  del  31 dicembre 1989, quali sono state accertate in attuazione  dell' articolo  17 bis della legge regionale 20 giugno 1977,  n. 30, così come inserito dall' articolo 21 della legge  regionale  24 aprile 1978, n.  25.</p></p><a name="art94"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  94</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  95</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di contributo, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30,  sono  riaperti  per sessanta  giorni a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di contributo,  ai  sensi  dell' articolo 11 della citata legge regionale  n. 30  del  1988,  sono  riaperti,  in favore dei soggetti concessionari delle  unità immobiliari  trasferite dal  demanio  dello  Stato  in  forza   delle   disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989,  n. 220,  per sessanta giorni  a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge o di quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di contributo, ai sensi dell' articolo 11  della  citata  legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per  i titolari di edifici destinati ad uso di civile abitazione  o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia ricadenti sotto la previsione di cui all' articolo 3, comma 1,  lettera  d), della citata legge regionale n.  30  del  1988,  così  come inserita dall' articolo 89 della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sono fatte salve, agli effetti della  concessione  dei benefici contributivi, le domande  eventualmente  presentate dai soggetti indicati ai commi 2 e 3 prima dell' entrata  in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  96</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 11 della legge regionale 13  maggio  1988, n. 30, è così modificato:<p style="text-align: justify;">a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  g) la sussistenza del nesso  casuale  con  gli  eventi    sismici del 1976 dei danni subiti dall' edificio.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) il comma 4 è abrogato.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  97</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 13 della legge regionale 13  maggio  1988, n. 30, è così modificato:            <p style="text-align: justify;">a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:&lt;&lt;  2 bis. La Giunta regionale  provvede  a  ripartire  le    risorse finanziarie disponibili.  &gt;&gt;;</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  98</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 14 della legge regionale 13  maggio  1988, n. 30 è così modificato:            <p style="text-align: justify;">a) la rubrica &lt;&lt;  Approvazione dei progetti esecutivi   &gt;&gt;  è    sostituita dalla seguente:</p><p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Approvazione    delle    perizie    e   dei   progettie secutivi  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) al comma 1, dopo le parole &lt;&lt; dalla presente legge, &gt;&gt; sono aggiunte le seguenti: &lt;&lt; le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">c) al comma 2, dopo le parole &lt;&lt;  Ai medesimi fini,   &gt;&gt;  sono    aggiunte le seguenti: &lt;&lt;  le perizie giurate,  le  perizie    tecniche dei Comuni, nonché  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  99</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 15, comma 1, della  legge  regionale  13 maggio 1988, n. 30, dopo le parole &lt;&lt;  dei requisiti  di  cui all' articolo 11,  &gt;&gt; sono aggiunte le seguenti: &lt;&lt;  comma  2, lettera b),  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 100</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Dopo  il  comma  1,   dell' articolo  15  della  legge regionale 13 maggio 1988, n. 30,  è  inserito  il  seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   1  bis.   Nel  caso  in  cui  le  opere  di  riparazione strutturale e di adeguamento  antisismico  risultino  essere già state intraprese  o  terminate  dagli  interessati,  il contributo è  erogato  in  unica  soluzione  e  in  via  di sanatoria dopo l' ultimazione dei lavori e   l' accertamento da  parte  del  Comune  della  regolare   esecuzione   degli stessi.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 101</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In  relazione  alle  modifiche  apportate  alla  legge regionale  13  maggio  1988,  n.  30,   dalle   disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni sono autorizzati  a modificare i programmi degli interventi di cui all' articolo 12   della  citata  legge  regionale  n.  30  del  1988.   I provvedimenti  di  diniego  del   contributo   eventualmente assunti    anteriormente    alla   data   di   entrata    in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all' articolo 11, comma 4, della citata legge  regionale  n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco  previa acquisizione agli atti  del procedimento  della  documentazione  prevista dall' articolo 11, comma 2, lettera g), della  citata  legge regionale  n.   30   del   1988,   così   come   modificato dall' articolo 96 dalla presente legge.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I Comuni sono  altresì  autorizzati  a  modificare  i programmi  indicati  al  comma  1   con   riferimento   alle riaperture di termini per la presentazione delle domande  di contributo disposto dall' articolo 95 della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I programmi di cui all' articolo 12 della citata legge regionale  n.   30   del   1988,   eventualmente   approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, in conformità alle modificazioni indicate  al  comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sono altresì fatti salvi, a  tutti  gli  effetti,  le deliberazioni di  riparto  dei  fondi  disponibili,  assunte dalla Giunta regionale, anteriormente alla data  di  entrata in vigore della presente legge, in conformità all' articolo 13 della citata legge regionale n. 30 del 1988,  così  come modificato dall' articolo 97 della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 48/1991</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Altre norme di intervento</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 102</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le  somme  dovute  dagli  interessati  in  seguito  ad annullamento, revoca, decadenza o rinuncia o  altra  ragione che faccia venir meno,  in  tutto  o  in  parte,  il  titolo giustificativo al contributo non  vengono  maggiorate  degli interessi  se la restituzione  ha  luogo  entro  il  termine all' uopo assegnato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Qualora entro il predetto termine gli interessati  non provvedano alla restituzione, dalla  scadenza  dello  stesso sono posti a carico  gli  interessi  di  mora  computati  al saggio attivo praticato, tempo  per tempo,  dalla  Tesoreria regionale sulle giacenze di cassa dell' Amministrazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo  32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Sono   fatti   salvi   i   provvedimenti    assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge,  in  conformità  alle  disposizioni   del   presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Sono  abrogate   le   disposizioni   concernenti   le maggiorazioni   d' interesse  sulle  somme  assoggettate   a recupero contenute negli articoli 38 della  legge  regionale 20  giugno  1977,  n. 30  e  66  della  legge  regionale  23 dicembre 1977, n. 63, e  loro  successive  modificazioni  ed integrazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 103</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Avuto riguardo a quanto  disposto   dall' articolo  1, ultimo  comma,  della  legge  8  agosto  1977,  n.  546,  le autorità amministrative competenti a concedere  i  benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30,  e  23 dicembre 1977, n. 63, e  loro  successive  modificazioni  ed integrazioni, hanno facoltà  di  procedere  in  ogni  tempo all' annullamento   d' ufficio,  totale  o   parziale,   dei provvedimenti di concessione riconosciuti illegittimi, senza che a tal fine debbano esternare le  specifiche  ragioni  di pubblico interesse all' eliminazione degli atti invalidi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 104</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(8)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nei casi di intervento pubblico previsti  dalle  leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,   qualora   per fallimento,  estinzione,  scioglimento     dell' impresa   o cessazione della  sua  attività  non  sia  possibile  porre rimedio, nell' ambito del rapporto d' appalto con il  Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad  episodi  di  non corretta  esecuzione  delle  opere  di  riparazione   o   di ricostruzione, quest' ultima è autorizzata, anche in supero ai  limiti  di  spesa  fissati  dalle  norme   vigenti,   ad intervenire    direttamente    sugli    edifici     mediante l' esecuzione delle opere ritenute più opportune.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le  disposizioni  contenute  nel  presente   articolo trovano  applicazione  con  riguardo  ai  soli  edifici   in relazione ai quali non sia stato ancora emesso   l' atto  di approvazione del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei lavori o di collaudo  delle  opere  di  riparazione  di  cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, o di ricostruzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per l' esecuzione dell' intervento di cui al comma  1, gli interessati  devono,  entro  il  termine  perentorio  di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, presentare formale  istanza,  unitamente  ad una   relazione   tecnica,    alla    Segreteria    generale straordinaria  a  mezzo  del  Sindaco  del  Comune  nel  cui territorio è situato   l' edificio.  Il  Sindaco,  ricevuta l' istanza  e  compiuti  gli  accertamenti  del   caso,   la trasmette  con  le  proprie  valutazioni   alla   Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Qualora  la  domanda  sia  ritenuta   meritevole   di accoglimento il Segretario  generale  straordinario  procede all' emissione   del   relativo    provvedimento,    dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità del presente articolo  il  Segretario generale   straordinario   è   autorizzato   a   provvedere all' adeguamento degli elaborati progettuali anche  mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le medesime finalità sono  disposte  aperture  di credito a  favore  del  Segretario  generale  straordinario, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto  attiene  ai limiti  di  oggetto  e  di  importo.  I  fondi   accreditati affluiscono    alla    contabilità    speciale    istituita dall' articolo 8, secondo comma,  della  legge  regionale  2 settembre 1981, n. 57.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6  bis.</span>  Nei casi di intervento di cui  all'articolo  5, comma  1,  lettere  b) e c), della legge regionale  30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la  non  corretta esecuzione dei lavori sia stata  aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile  stesso da  parte  dell'impresa  esecutrice dichiarata  fallita,  la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici,  su istanza  degli  interessati da presentarsi entro  60  giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio  2000, n.   13,   è   autorizzata  ad  affidare  un  incarico   di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6  ter.</span>    Per le finalità di cui al comma  6  bis,  la Direzione  regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici  è autorizzata  a  concedere il contributo  o  a  rideterminare quello  eventualmente  già concesso,  tenendo  conto  delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia  di concessione dei contributi.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6  quater.</span> Le  opere  di  cui all'articolo  5,  comma  1, lettere  b) e c), della legge regionale 30/1977, così  come previsto  dal  comma 6 bis, sono eseguite dagli  interessati entro  il  termine fissato dal Comune, anche  in  deroga  al disposto  di  cui all'articolo 39 bis, comma 2, della  legge regionale 50/1990.<p><span style="">(6)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 18 quater, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 44, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 45, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 6 ter aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 6 quater aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 3 da  art. 5, comma 83, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 105</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli aventi titolo ai benefici previsti  dall' articolo 50  della  legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e successive modificazioni ed integrazioni, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, hanno facoltà di ottenere  un contributo alternativo, di importo non superiore all' 80 per cento del contributo in  conto  capitale  che  sarebbe  loro spettato, ai sensi del predetto articolo 50, avuti  riguardo ai prezzi massimi stabiliti  ai  sensi   dell' articolo  46, terzo comma, della citata legge regionale n.  63  del  1977, riferiti alla data  di  inizio  dei  lavori  di  riparazione previsti   dal   progetto    esecutivo,    per    completare l' intervento  di  riparazione,   assistito   dai   benefici previsti dalla legge regionale 20  giugno  1977,  n.  30,  e successive modificazioni ed  integrazioni,  di  un  edificio destinato ad uso di  civile  abitazione,  danneggiato  dagli eventi sismici del 1976, imputando detto contributo ai costi delle opere previste dall' articolo 5, primo comma,  lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il contributo è concesso con le modalità di  cui  al Capo II della legge regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  e successive modificazioni  ed  integrazioni,  su  domanda  da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il  contributo previsto dal  presente  articolo  tiene luogo di quello recato dall' articolo 15 della citata  legge regionale n. 30 del 1977.  Sul  costo  delle  opere  di  cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della  citata legge regionale n. 30 del 1977,  eventualmente  non  coperto dal predetto contributo alternativo, ai relativi beneficiari non spettano i contributi per il pagamento  degli  interessi sui  mutui  eventualmente  contratti  o  quelli   ventennali costanti previsti rispettivamente dagli  articoli  28  e  30 della citata legge regionale n. 30 del 1977.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 106</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I  compensi  dovuti  dai  Comuni  o  dalla  Segreteria generale straordinaria per gli incarichi conferiti ai gruppi tecnici di cui all' articolo  7  della  legge  regionale  20 giugno 1977, n. 30, alle società di  progettazione  di  cui all' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977,  n. 63, ovvero a professionisti singoli  od  associati,  la  cui corresponsione è subordinata all' avvenuto  collaudo  delle opere realizzate direttamente dai Comuni o dalla  Segreteria generale straordinaria, possono essere liquidati,  a  titolo provvisorio, sulla base dell' importo lordo revisionato  dei lavori, quale risulta  dal  certificato  di  collaudo  o  da quello di regolare esecuzione dei  lavori  e  sono  soggetti all' eventuale  conguaglio  sulla  base   delle   risultanze contenute  negli  atti  di  approvazione   dei   certificati anzidetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I compensi liquidati a titolo provvisorio a norma  del comma 1  sono  corrisposti,  a  domanda  degli  interessati, previo rilascio di formale impegno a versare  nel  Fondo  di solidarietà  regionale,  su  invito  del  Comune  o   della Segreteria generale straordinaria,  le  somme  eventualmente percepite indebitamente, secondo quanto risulta  dagli  atti di   approvazione   dei    predetti    certificati,    senza maggiorazione di interessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> In seguito all' emissione degli atti  di  approvazione dei certificati di cui al comma 1, il Comune o la Segreteria generale straordinaria,  per  gli  incarichi  di  rispettiva competenza, provvedono a liquidare,  in  via  definitiva,  a saldo  delle  prestazioni  effettuate,  i  compensi  residui eventualmente  spettanti;  le  somme  corrisposte  a  titolo provvisorio rimangono acquisite a titolo definitivo  sino  a concorrenza dell' importo liquidato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  I  compensi  eventualmente  liquidati   ai   soggetti indicati al comma 1 anteriormente alla data  di  entrata  in vigore della presente legge, sulla base dell' importo  lordo revisionato dei lavori, quale  risulta  dal  certificato  di collaudo o da quello  di  regolare  esecuzione  dei  lavori, sono fatti salvi a titolo provvisorio,  previo  rilascio  da parte del soggetto percipiente del formale  impegno indicato al comma 2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 107</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai disciolti gruppi tecnici  di  cui   all' articolo  7,  primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977,  n. 30, le convenzioni stipulate dai professionisti appartenenti ai  predetti  gruppi  tecnici  in  conformità  allo  schema approvato  con  DPGR  28  novembre  1977,  n. 2084/Pres., si intendono  modificate  secondo  quanto  previsto  dal DPGR 9 agosto  1978,  n. 041/SGS,  con  effetto   dalla   data   di pubblicazione di tale provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 108</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad assumere interamente a proprio carico le spese  relative  ad interventi diretti a fronteggiare situazioni  di  emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti,  sostenute  dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in  vigore  della presente legge, ai sensi dell' articolo 13, primo e  secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, anche  se disposte  in  difetto  della   documentazione   contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La domanda per ottenere il  rimborso  delle  spese  in questione   va   presentata   alla    Segreteria    generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 109</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad assumere interamente a proprio  carico  le  spese  sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge per l' ampliamento degli edifici adibiti agli  usi  di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio  1982, n. 2, il cui recupero sia già  stato  ammesso  ai  benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La domanda per ottenere il  rimborso  delle  spese  in questione   va   presentata   alla    Segreteria    generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, comma 3, L. R. 48/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 110</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in  vigore  della presente legge, per il ripristino della destinazione  d' uso in  atto  alla  data  degli  eventi   sismici   di   edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a  servizi  logistici di una tendopoli di sinistrati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al  comma  1  va   presentata   alla   Segreteria   generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 111</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere al Comune di Meduno i finanziamento necessari  per il  ripristino  di  un  edificio  danneggiato  dagli  eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico  ed  a servizi  sociali, già ammesso ai  benefici  previsti  dalla legge  regionale  26  luglio  1976,  n.  34,  e   successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il ripristino  può  comprendere  pure  interventi  di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento volti  a  consentire  una  diversa   destinazione     d' uso dell' edificio, nell' ambito dei servizi pubblici o sociali, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal  fine  il  Comune  interessato  deve  presentare apposita  domanda  alla  Segreteria  generale  straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23  dicembre  1977, n.  63,  esclusa   quella   contenuta   nel   secondo  comma dell' articolo 75 della citata legge  regionale  n.  63  del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   disporre aperture di credito a  favore  del  Sindaco  del  Comune  di Meduno, anche  in  deroga  alle  norme  vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 3 da  art. 89, comma 1, L. R. 37/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 112</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alla Comunità montana delle  Valli  del  Torre  i finanziamenti necessari per  il  ripristino   dell' immobile residenziale  danneggiato  dagli  eventi  sismici,  sito  in Tarcento, e denominato &lt;&lt;  Villa  Solero   &gt;&gt;.  Il  ripristino può  comprendere  pure  interventi   di   ristrutturazione, completamento,  adattamento  e  miglioramento  al  fine   di adibire l' edificio, nel rispetto degli elementi  tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio, a centro per l' assistenza tecnica, la  formazione  professionale  e,  in genere, per  la  valorizzazione   dell' artigianato  locale, nonché a sede di  iniziative  di  carattere  scientifico  e culturale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  A  tal  fine  la  suddetta  Comunità  montana   deve presentare domanda alla  Segreteria  generale  straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23  dicembre  1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Per  le  finalità  di  cui  al   presente   articolo l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante della Comunità montana interessata, anche in  deroga  alle  norme vigenti per  quanto  attiene  ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 113</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale  danneggiati dagli eventi sismici, acquisiti  successivamente  alla  data del 6 maggio 1976 e prima della data di  entrata  in  vigore della presente legge, da associazioni, non aventi  scopo  di lucro, per essere destinati a centri assistenziali a  favore dei propri associati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il ripristino  può  comprendere  pure  interventi  di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento  e miglioramento intesi a consentire  la  diversa  destinazione d' uso degli edifici, affinché possano  essere  assolte  le finalità istituzionali dell' associazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli interventi di cui al comma 2  sono  finanziati  in aggiunta ai contributi già concessi al titolare  originario ai sensi della legge regionale 20  giugno  1977,  n.  30,  e successive modificazioni ed integrazioni, i quali sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le domande intese ad ottenere il finanziamento  devono essere presentate al Comune entro trenta giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La concessione del finanziamento è  subordinata  alla stipula  di  una  convenzione  con  il  Comune   intesa   ad assicurare la destinazione  d' uso   dell' edificio  per  un periodo non inferiore a dieci anni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   disporre aperture di  credito  a  favore  del  legale  rappresentante dell' Amministrazione  interessata,  anche  in  deroga  alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto  e  di importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per l' istruttoria delle  domande,  la  concessione  e l' erogazione del finanziamento,  trovano  applicazione,  in quanto compatibili,  le  disposizioni  procedurali  relative alle opere di cui all' articolo 75, ultimo comma della legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed integrazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 114</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27,  le  disposizioni  ivi contenute nei Capi I  e  II,  non  trovano  applicazione  in relazione alle  opere  assistite  dalle  provvidenze  recate dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e  23  dicembre 1977,  n.   63,   e   loro   successive   modificazioni   ed integrazioni,  le  quali  continuano  ad   essere   pertanto regolate, per quanto concerne il controllo  sull' osservanza delle norme sismiche, dalle norme speciali  contenute  negli articoli 14 della legge regionale 26 luglio 1976, n.  34,  e 46 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 115</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Limitatamente agli interventi edilizi  finanziati  con spesa a  carico  dei  capitoli  attribuiti  alla  Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1988,  n. 57,  dalla legge 5 marzo 1990, n. 46  e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10,  sono sostituiti da una  dichiarazione  del  progettista dell' edificio o del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'impianto o dell'intervento alla normativa di sicurezza.<p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le dichiarazioni rilasciate in conformità al presente articolo anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente legge sono fatte valide a tutti gli effetti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 25, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 116</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le unità immobiliari ricostruite negli ambiti  di intervento unitario funzionale  di  cui   all' articolo  14, secondo comma, punto 4), della legge regionale  23  dicembre 1977, n. 63, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata  ad  assumere  a proprio carico gli oneri  connessi  alla  corresponsione  in favore dei Comuni da parte  dei  soggetti  cessionari  delle unità medesime, in forza  dell' esercizio  del  diritto  di prelazione loro spettante in base alle vigenti disposizioni, dei diritti di segreteria  sui  contratti  di  cessione,  ai sensi delle previsioni contenute nella tabella  D)  allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, modificata  dall' articolo 27 del decreto  legge  28 febbraio 1983, n. 55,  convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Qualora gli atti di cessione delle unità  immobiliari di cui al comma  1  siano  redatti  con   l' intervento  del notaio,   l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  ad assumere a proprio carico  le  spese  del  rogito  notarile, esclusa ogni altra spesa di  natura  tributaria  o  connessa all' iscrizione catastale delle nuove unità  immobiliari  o comunque  inerente  o  dipendente  dagli  atti  di  cessione anzidetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il rimborso delle spese di cui  ai  commi  1  e  2  è disposto dal Comune nel  cui  territorio  sono  situati  gli immobili   oggetto   di   cessione,   sulla    base    della documentazione giustificativa  prodotta  dagli  interessati. Per l' assegnazione dei fondi necessari,  l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a favore a dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 117</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Ai  fini    dell' applicazione   delle   disposizioni contenute nell' articolo 46 della legge regionale 11  maggio 1988, n. 28, come modificato dall' articolo 28  della  legge regionale 25 novembre 1988,  n.  64,  gli  edifici  siti  in Comune di Enemonzo, colpiti da ordinanza di sgombero a causa di  potenziali  fenomeni  di  sprofondamento   del   terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del  1976,  sono equiparati, a tutti gli effetti, agli  edifici  distrutti  o demoliti a causa degli eventi sismici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Con decreto del Presidente della Giunta regionale,  da emanarsi su conforme deliberazione della  Giunta  regionale, sentita  la   Commissione   consiliare   speciale,   saranno stabilite le modalità per la presentazione delle domande di ricostruzione degli edifici, ai sensi della legge  regionale 23  dicembre  1977,  n.  63,  nonché  i  criteri   per   la concessione ed erogazione dei relativi contributi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli interventi richiamati dal presente  articolo  sono finanziati  al  di  fuori  dei   programmi   annuali   degli interventi edilizi di cui   all' articolo  20  della  citata legge regionale n. 63 del 1977, e  successive  modificazioni ed integrazioni. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a  favore  del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga  alle  norme vigenti per  quanto  attiene  ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 118</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' Amministrazione  regionale,  anche  allo  scopo  di accelerare la graduale riconsegna delle aree liberate  dalle abitazioni    prefabbricate    provvisorie    ai    relativi proprietari, promuove la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello  Stato  che  per  le  loro  caratteristiche strutturali  e  funzionali  si  prestano  ad  un   eventuale riutilizzo nell' ambito degli  interventi predisposti  dalle Autorità di protezione civile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per conseguire  i  fini  di  cui  al  comma  1  e  per assicurare la buona conservazione delle  suddette  strutture prefabbricate, il Segretario generale straordinario,  previa deliberazione della  Giunta  regionale,  è  autorizzato  ad acquisire, nell' ambito del territorio regionale,   un' area atta allo scopo, nonché  a  realizzare  le  relative  opere infrastrutturali, anche con  la  collaborazione  tecnica  ed amministrativa della Direzione  regionale  della  protezione civile.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 119</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto  1977,  n.  546,  per  le opere finanziate  con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla  Segreteria   generale   straordinaria,   non   trovano applicazione le disposizioni contenute   nell' articolo  13, comma  3,  del  decreto  legge  28  febbraio  1983,  n.  55, convertito, con modificazioni, nella legge 26  aprile  1983, n. 131, come sostituito   dall' articolo  9,  comma  5,  del decreto legge  31  agosto  1987,  n.  359,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  29  ottobre  1987,   n.   440, concernenti il contenimento nella percentuale massima del 30 per  cento   dell' incremento  della   spesa   di   progetto conseguente all' approvazione di  perizie  di  variante  e/o suppletive.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  fatti  salvi  i   finanziamenti   eventualmente disposti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge in conformità al comma 1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo interpretato da art. 90, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 120</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  provvedimenti  di   concessione   dei   contributi eventualmente assunti ai  sensi  della  legge  regionale  20 giugno 1977, n. 30, prima   dell' entrata  in  vigore  della presente  legge,  in  favore  di   soggetti   non   titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono  fatti salvi agli  effetti  contributivi  purché  l' immobile  sia appartenuto alla data degli  eventi  sismici  ed  appartenga tuttora ad uno o più soggetti  legati  al  beneficiario  da vincolo di parentela o di affinità.</p></p><a name="art121"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 121</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 111, comma 9, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 122</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti  ed  i provvedimenti di spesa assunti anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della presente  legge  per   l' esecuzione delle  opere  di  riparazione  degli   edifici   considerati all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali  non sia stata stipulata la convenzione ivi prevista, purché  la stessa venga comunque acquisita agli atti del Comune,  anche se sottoscritta dagli aventi causa dell' originario titolare dell' edificio.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 123</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza  nei  confronti  dei  proprietari degli  edifici compresi negli ambiti di cui all' articolo 11 della  legge  regionale 20 giugno 1977,  n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali,  anteriormente  alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, abbiano alienato in corso d' opera al Comune gli edifici medesimi al di fuori dei casi consentiti in forza del combinato disposto di cui all' articolo 38 della citata legge  regionale  n. 30 del 1977,  e successive modificazioni ed integrazioni,  e 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Fino alla data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati  anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti agli alienanti a  titolo di contributo, anche in supero dei parametri di  convenienza economica di cui all' articolo 4  della  legge  regionale  4 luglio 1979,  n.  35  e  nonostante  il  difetto  di  taluni requisiti e condizioni  richiesti  dal  citato  articolo  11 della  legge  regionale  n.  30  del  1977,   e   successive modificazioni ed integrazioni. I relativi  provvedimenti  di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Dopo la data del negozio di alienazione,  gli  importi di spesa erogati fino alla entrata in vigore della  presente legge per la riparazione degli edifici di  cui  al  comma  1 sono riconosciuti, a titolo di finanziamento, entro i limiti del quadro economico, in favore del Comune acquirente per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge  regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9  della legge  regionale  11  gennaio  1982,  n.   2.   I   relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 124</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I  contributi  eventualmente  concessi,  anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  ai sensi della legge regionale  20  giugno  1977,  n. 30, nella misura prevista dall' articolo 15, primo comma,  lettera a), a favore dei proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale,  per  la  riparazione dell' alloggio da essi  abitualmente  occupato,  sono  fatti salvi   a  tutti  gli  effetti,   purché   al  tempo  della concessione dei contributi non siano stati proprietari, essi stessi o un  loro  familiare, di altro alloggio nello stesso Comune ove sorgeva  l' immobile o in altri Comuni limitrofi, adeguato  alle  necessità  del  proprio  nucleo  familiare, intendendosi per  adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 125</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono fatti salvi a tutti gli effetti  i  provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977,  n. 30,   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore  della  presente   legge,   considerando,   ai   fini dell' applicazione  del  DPGR 12 settembre 1978, n. 044/SGS, vani  pertinenti  quelli  corrispondenti   all' applicazione della  maggiorazione  di due unità anziché al numero degli occupanti, come stabilito dall' articolo 6 del DPGR 5 agosto 1977,  n.  01615/Pres.,   al  parametro   che  individua  la ricettività  abitativa  minima  di  cui all' articolo 2 del citato DPGR n. 01615/Pres. del 1977.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 126</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono fatti salvi a tutti gli effetti  i  provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977,  n. 30,   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore   della   presente   legge,   in   conformità   alle disposizioni  contenute   nell' articolo  39   della   legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche nel caso in cui  le opere previste dall' articolo 5, primo  comma,  lettera  a), della citata legge regionale n. 30  del  1977,  risultassero già collaudate alla predetta data.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 127</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in  vigore  della presente legge, sulla base di domande  presentate  oltre  il termine indicato dall' articolo 20 della legge  regionale  4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><a name="art128"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 128</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 116, comma 2, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 129</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  provvedimenti  di   concessione   dei   contributi eventualmente assunti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  della  legge  regionale  20 giugno 1977, n. 30, in difetto del previo versamento  presso la Tesoreria degli  acconti  di  contributi  riscossi  dagli interessati in base all' articolo 4 della legge regionale  7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed  integrazioni, come indicato dall' articolo 6, sesto  comma,  della  citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti  validi  a  tutti gli  effetti  a  condizione  che  gli  importi  relativi  ai predetti acconti siano stati comunque  posti  in  detrazione dal contributo concesso in forza della  legge  regionale  20 giugno 1977, n. 30.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> È abrogato l' articolo 75 della  legge  regionale  19 dicembre 1986, n. 55.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 130</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall' articolo 15, primo comma, lettera  a),  della legge  regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  e   successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari  di alloggi occupati alla data del 6 maggio  1976  dal  titolare del diritto reale di godimento e dal suo  nucleo  familiare, sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 131</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall' articolo 15, primo  comma,  lettera  a),  della  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive  modificazioni ed  integrazioni, eventualmente assunti prima  dell' entrata in  vigore  della  presente  legge,  anche  a   favore   del comproprietario non richiedente  in  relazione   all' unità abitativa effettivamente occupata dal medesimo,  sono  fatti salvi a tutti gli effetti purché  la  domanda  introduttiva del   procedimento   contributivo   presentata   da    altro comproprietario avesse ad oggetto un  edificio  comprendente più unità immobiliari in comproprietà.</p></p><a name="art132"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 132</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 56, comma 4, L. R. 48/1991</p><a name="art133"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 133</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 58, comma 2, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 134</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ai  sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in  favore  dei soggetti indicati dall' articolo 4 della legge regionale  19 dicembre 1986, n. 55, titolari di edifici per la riparazione dei quali sia stata disposta  la  concessione  dei  benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n.  17,  e  27 agosto 1976, n. 46, sono fatti salvi a  tutti  gli  effetti, sempreché i predetti benefici non siano stati completamente erogati in base alle leggi da ultimo indicate e siano  state comunque  restituiti dagli  interessati  ovvero  portati  in detrazione  dei  contributi  oggetto  della  sanatoria   del presente articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 135</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I contributi in conto interessi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, ai sensi dell' articolo 27, primo comma, lettera  b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, cumulativamente a quelli previsti dall' articolo 27,  primo  comma,  lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono  fatti salvi, a tutti gli effetti, nei  limiti   dell' importo  del progetto approvato dalle opere di  riparazione  eccedente  i contributi a fondo perduto concessi  ai  sensi  delle  leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46  e  20 giugno 1977, n. 30, Capo III.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 136</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I provvedimenti di concessione dei contributi  di  cui alla legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  e  successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti,  prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore  dei soggetti  rientranti  nelle  categorie   dei   successibili, secondo le norme della  successione  legittima,  muniti  dei requisiti previsti dall' articolo 37 della  legge  regionale 24  aprile  1978,  n.  25,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, sono fatti  salvi  agli  effetti  contributivi anche  in  assenza  di  domanda   specifica   e   sempreché l' alienante  avesse  avuto  titolo  al  contributo  per  la riparazione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 137</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I provvedimenti di concessione dei contributi  di  cui alla legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  e  successive modificazioni ed integrazioni,  eventualmente  assunti prima dell' entrata in vigore della  legge  regionale  11  gennaio 1982, n. 2, per il completo  ripristino  di  edifici  ad uso misto sono fatti salvi a  tutti  gli  effetti  anche  se  l' unità immobiliare destinata ad uso diverso dall' abitazione soddisfa  le  finalità  previste  dall' articolo  40  della citata legge regionale n. 2 del 1982.</p></p><a name="art138"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 138</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 97, comma 5, L. R. 37/1993</p><a name="art139"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 139</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 63, comma 3, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 140</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le domande intese ad ottenere i  benefici  di  cui  ai Capi I e II,  del  Titolo  III,  della  legge  regionale  23 dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, erroneamente presentate entro i termini  utili in un Comune diverso da quello di residenza, o da quello  in cui era situato l' immobile,  purché  compreso  tra  quelli classificati ai  sensi  del    DPGR    20  maggio  1976,  n. 0714/Pres., e successive modifiche ed integrazioni,  possono essere utilmente istruite dal Comune ricevente agli  effetti della concessione dei contributi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   I   provvedimenti   di   diniego   dei    contributi eventualmente assunti sulle domande  indicate  al  comma  1, sono annullati e, per l' effetto,  le  domande  stesse  sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 141</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  provvedimenti  di   concessione   dei   contributi eventualmente assunti ai  sensi   dell' articolo  48,  primo comma, della legge regionale 23  dicembre  1977,  n.  63,  e successive    modificazioni    ed    integrazioni,     prima dell' entrata in vigore della legge  regionale  19  dicembre 1986, n. 55,  a  favore  di  soggetti  muniti  di  requisiti indicati dall' articolo 19 della citata legge  regionale  n. 55 del 1986, sono fatti validi agli effetti contributivi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 142</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  provvedimenti  di   concessione   dei   contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive modificazioni ed integrazioni, a favore di nuclei  familiari di nuova formazione composti da soggetti conviventi &lt;&lt;   more uxorio  &gt;&gt; sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 143</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I provvedimenti di  accoglimento  di  massima  e/o  di concessione    dei   contributi    eventualmente    assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, ai sensi dell' articolo 50 della legge  regionale  23 dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, a favore dei successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli  eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, a  condizione che le successioni si siano aperte anteriormente  alla  data di entrata in vigore della citata legge regionale n.  63 del 1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I provvedimenti di accoglimento di massima resi validi ai sensi del comma 1 sono  utili ai fini  della  concessione dei relativi benefici.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 144</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I contributi previsti dall' articolo  56  della  legge regionale  23   dicembre   1977,   n.   63,   e   successive modificazioni  ed  integrazioni,   eventualmente   disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, con più  provvedimenti  di  concessione  assunti  in tempi diversi sino a concorrenza dell' importo  della  spesa ammessa ed aggiornati con gli indici vigenti  alla  data  di emissione  di  ciascun  decreto,  per  la ricostruzione  non contestuale  dei  vani  di   un' unica  unità   immobiliare destinata ad attività produttiva sono fatti salvi  a  tutti gli effetti ancorché intestati al coniuge del  beneficiario originario.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 145</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  provvedimenti  di   concessione   dei   contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore della presente legge, ai sensi delle  norme  ordinate sotto il Titolo III, Capo  III,  della  legge  regionale  23 dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, in difetto dell' autorizzazione assessorile  a trasferire  il  contributo  in   altro   Comune   ai   sensi dell' articolo 31 della legge regionale 2  maggio  1988,  n. 26, sono fatti salvi purché si tratti di un edificio ad uso misto e sia stata rilasciata, ai  sensi   dell' articolo  11 della legge regionale 17 giugno 1978, n.  70,  e  successive modificazioni   ed   integrazioni,     l' autorizzazione   a trasferire il contributo afferente l' unità abitativa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 146</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I finanziamenti eventualmente  disposti  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni,  sulla  base di progetti il cui quadro  economico  non  ha  rispettato  i limiti percentuali  dell' accantonamento  per  la  revisione prezzi  come  stabiliti  in  via  amministrativa, sono fatti salvi  a tutti gli effetti sempreché il finanziamento abbia conseguito le finalità previste dalla norma applicata.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 147</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I contributi eventualmente concessi cumulativamente ai richiedenti, prima della data di  entrata  in  vigore  della presente legge, ai sensi   dell' articolo   61  bis,  quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  nel testo  risultante   dalle   modificazioni   introdotte   con l' articolo 20 della presente legge,  sono  fatti  salvi,  a tutti gli effetti, anche se l' alloggio è stato ricostruito su terreno assegnato ad uno solo dei richiedenti,  in  forza di una concessione edilizia rilasciata  al medesimo soggetto assegnatario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I provvedimenti di autotutela  eventualmente  adottati prima della data di entrata in vigore della presente  legge, con riferimento ai decreti  di  concessione  dei  contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le  somme  eventualmente  versate  dagli interessati in seguito all' adozione  del  provvedimento  di autotutela   sono   loro    restituite.    A    tal    fine, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   disporre aperture  di  credito  a  favore  dei  Sindaci  dei   Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 148</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I provvedimenti di spesa eventualmente assunti per  le finalità di cui  all' articolo  68,  settimo  comma,  della legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,   nel   testo risultante dalle  modificazioni  da  ultimo  introdotte  con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988,  n.  26, sono fatti salvi, a tutti gli  effetti,  ancorché  disposti sulla base del contratto preliminare d' acquisto, sempreché venga acquisito agli atti del Comune il contratto definitivo prima dell' entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 149</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono fatti salvi a tutti gli effetti  i  provvedimenti di spesa assunti, anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore della presente  legge,  per  la  realizzazione  delle opere pubbliche di cui al Titolo V della legge regionale  23 dicembre  1977,  n.  63,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, i cui progetti  non  siano  stati  redatti  in conformità alle previsioni del Documento tecnico  DT    12, concernente  il  Preziario  unificato   di   infrastrutture, approvato con   DPGR   n. 190/SGS    del 6 novembre 1980,  e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni.</p></p><a name="art150"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 150</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 70, comma 3, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 151</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I provvedimenti di erogazione della rata di saldo  dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30,  e  23  dicembre  1977,  n.  63,   e   loro   successive modificazioni ed integrazioni,  eventualmente  assunti  fino alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  in difetto dell' accertamento  della  regolare  esecuzione  dei lavori previsto dall' articolo 18, terzo  comma,  punto  3), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno  1978,  n. 70, sono fatti salvi a tutti  gli  effetti,  sempreché  sia stato acquisito agli  atti   d' ufficio  il  certificato  di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 152</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono fatti salvi a tutti gli effetti  i  provvedimenti di  concessione   dei   contributi   eventualmente   assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge sulla base delle domande presentate,  ai  sensi  degli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 24  aprile  1978, n. 25, da parte di soggetti che abbiano  ultimato  i  lavori ivi previsti dopo il 9  agosto  1977;  sono  altresì  fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché della citata legge regionale n. 25 del 1978, in favore delle cooperative edilizie i cui soci occupavano alla data  del  6 maggio 1976 alloggi  appartenenti  al  demanio  dello  Stato - ramo lavori pubblici - in forza di  formale  assegnazione, ancorché provvisoria, ovvero in virtù di  subingresso  per legittimo titolo all' originario assegnatario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> È abrogato l' articolo 94  della  legge  regionale  2 maggio 1988, n. 26.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 153</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  provvedimenti  di   concessione   dei   contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore della presente  legge  senza   l' applicazione  degli indici di convenienza economica previsti   dall' articolo  4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi purché le relative domande siano state utilmente presentate prima della data di entrata in  vigore  della  citata  legge regionale n. 35 del 1979.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 154</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono fatti salvi a tutti gli effetti  i  provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente  alla  data  di entrata in  vigore  della  presente  legge  in  applicazione dell' articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1980,  n. 46,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   nei confronti delle opere  la  cui  esecuzione  rientrava  nelle competenze della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 12, quarto comma, della  legge  regionale  20 giugno 1977, n. 30, come inserito   dall' articolo  1  della legge  regionale  14  giugno  1984,  n.  18,  e   ai   sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20  giugno  1983,  n. 63.</p></p><a name="art155"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 155</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 67, comma 2, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 156</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Il  rapporto   d' impiego  semestrale  del  personale assunto in posizione di comando, ai sensi  dell' articolo  1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, decorre  dalla data di effettiva presa in servizio presso i Comuni  che  ne hanno richiesto la disponibilità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge in  conformità  alle previsioni del comma 1.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 157</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di  interpretazione  autentica,  per  le  opere eseguite dalla Segreteria generale straordinaria, la data di inizio dei lavori rilevante  sotto  il  profilo  urbanistico - edilizio, ai fini del rispetto del termine di un anno  dal rilascio   della   concessione   edilizia,   o   di   quello eventualmente più breve previsto dal regolamento  edilizio, è quella del primo verbale di consegna dei lavori  previsto dal contratto   d' appalto  in  cui  si  trova  inserito  il progetto relativo all' edificio  oggetto  della  concessione edilizia,   indipendentemente   dall' effettivo  inizio  dei lavori afferenti il predetto edificio.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 158</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  provvedimenti  di   concessione  dei   contributi, eventualmente assunti anteriormente dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre  1986,  n.  55,  in  favore  dei soggetti titolari di edifici in corso  di  costruzione  alla data degli eventi sismici, sono  fatti  salvi, a  tutti  gli effetti, anche  in  deroga  al  divieto  di  cumulo  di  cui all' articolo 48 della legge regionale 24  aprile  1978,  n. 25.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 159</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I benefici previsti   dall' articolo  40  della  legge regionale 11 gennaio  1982,  n.  2,  eventualmente  concessi anteriormente alla data di entrata i vigore  della  presente legge per il ripristino o per la ricostruzione di  un' opera che risulti estranea, in tutto o in  parte,  alla  categoria astrattamente definita  dalle  disposizioni  agevolative  in concreto applicate, sono fatti salvi, a tutti  gli  effetti, sempreché   l' opera  finanziata   realizzi   comunque   le finalità poste dall' articolo 12 bis della legge  regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9  della legge  regionale  11  gennaio  1982,  n.  2,   e   integrato dall' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 160</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni di cui all' articolo  27  della  legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  così  come  introdotte dall' articolo 10 della presente  legge,  eccettuate  quelle contenute nei commi 7, 11, 12, 13 e 17, non si applicano nei casi in cui alla data di entrata in  vigore  della  presente legge  sia  stata  approvata  la  graduatoria  degli  aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari  ricostruite, ai sensi dell' articolo 28 della citata legge  regionale  n. 63 del 1977.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In deroga al disposto del comma 1, qualora, alla  data di entrata in vigore della presente legge, non  siano  stati ancora  perfezionati  gli  atti  di  cessione  delle  unità immobiliari  ricostruite,  il  Comune  può  disporre,   con propria  deliberazione,  la   modifica   della   graduatoria anzidetta   in   applicazione   delle   nuove   disposizioni richiamate al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La disposizione contenuta nel comma 11  dell' articolo 27 della citata legge regionale n. 63 del 1977,  così  come introdotta   dall' articolo  10  della  presente  legge,  si applica anche ai soggetti che siano decaduti dal diritto  di prelazione anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge.</p></p><a name="art161"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 161</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 48, comma 2, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 162</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le disposizioni recate dall' articolo 63  della  legge regionale  19   dicembre   1986,   n.   55,   e   successive modificazioni ed integrazioni, sono  estese  agli  incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni non oltre la data  del  30 aprile 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 163</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i pagamenti eventualmente    disposti    dai    funzionari     delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, per far fronte alle spese relative al  personale  non di  ruolo  assunto  dai  Comuni   per   le   necessità   di ricostruzione,  ai  sensi  degli  articoli  35  della  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 67 della  legge  regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  sono  fatti  salvi  a  tutti  gli effetti, ancorché effettuati  mediante   l' utilizzo  delle somme non impegnate e rimaste disponibili  sugli  ordini  di accreditamento ed erroneamente trasportate  anche  per  più esercizi finanziari, ai sensi dell' articolo 21 della  legge regionale 20 giugno 1982, n. 20 e  successive  modificazioni ed integrazioni.</p></p><a name="art164"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 164</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 136, comma 4, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 165</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il personale assunto mediante contratti  di  lavoro  a termine  in  attuazione   dell' articolo  83   della   legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, ed in servizio alla  data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  può  essere inquadrato  nel  ruolo  unico  regionale   nella   qualifica funzionale in cui è stata disposta  l' assunzione,  purché sia  in  possesso  di  tutti  i   requisiti   previsti   per l' assunzione agli  impieghi  regionali,  ad  eccezione  del limite di età.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Al personale di cui al comma 1, spetta  alla  data  di inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:<p style="text-align: justify;">a) stipendio  iniziale   della   qualifica   funzionale   di    inquadramento;</p><p style="text-align: justify;">b) quota salario, di riallineamento di cui all' articolo 23,    sesto comma, della legge regionale 19  ottobre  1984,  n.    49.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per la determinazione della quota salario  di  cui  al comma 2, lettera b), la data del 31 dicembre  1982  indicata al secondo  comma   dell' articolo  23  ed  al  primo  comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1984,  n. 49, va sostituita dalla  data  di  inquadramento  nel  ruolo unico  regionale.  Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della  legge  regionale n. 49 del 1984, per &lt;&lt;  stipendio in godimento  &gt;&gt; e  per &lt;&lt;  stipendio iniziale  &gt;&gt; si intende lo stipendio iniziale di cui alla lettera a).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Qualora, per effetto dell' inquadramento al  personale di  cui  al  comma  1  venisse  attribuito,  uno   stipendio inferiore a  quello  in  godimento,  è  attribuito  per  la differenza  un  assegno  personale   riassorbibile   con   i successivi salari di anzianità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> L' inquadramento del personale di cui al  comma  1  ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda  dell' interessato  da  presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> L' inquadramento del personale di cui al  comma  1  si consegue previo superamento di una prova   d' esame  tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento  saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita  deliberazione da  approvarsi  previo  confronto  con   le   rappresentanze sindacali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> L' articolo 83 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è abrogato.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996</p></p><a name="art166"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 166</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 167</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 21 bis della legge regionale  23  dicembre 1977, n. 63, così come introdotto dall' articolo  12  della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è abrogato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 168</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono abrogati l' articolo 11 della legge regionale  17 giugno 1978, n. 70, nel testo  risultante  a  seguito  delle modificazioni da ultimo introdotte con gli articoli 32 e  33 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e l' articolo 31 della citata legge regionale n. 26 del 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le  disposizioni  abrogate  a  norma  del   comma   1 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande di trasferimento del contributo presentate non oltre  il  31 dicembre  1990  in  relazione  alle  quali  non  sia  ancora intervenuto,   alla   predetta   data,   il    provvedimento autorizzatorio  del  Presidente  della  Giunta  regionale  o dell' Assessore delegato alla ricostruzione.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 42, L. R. 48/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 64/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 9/1994</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 169</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L' articolo  69  della  legge  regionale 4 luglio 1979, n. 35, è soppresso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le  disposizioni  soppresse  a  norma  del  comma   1 continuano a trovare applicazione relativamente alle istanze presentate, fino ad un anno successivo alla data di  entrata in vigore della presente legge, al Comune competente per  il successivo inoltro alla Segreteria  generale  straordinaria, da  parte  di  soggetti  che,  alla  predetta  data,   hanno inoltrato domanda intesa ad  ottenere  i  benefici  previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e  23  dicembre 1977,  n.   63,   e   loro   successive   modificazioni   ed integrazioni.   Possono  tuttavia  essere  presentate  senza limiti   temporali   le   istanze   formulate   in   seguito all' emissione  di   un   provvedimento   di   diniego   del contributo, adottato in  via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla  base del  quale  sia  stata  presentata istanza entro il predetto termine.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 48/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 170</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono abrogate le disposizioni contenute nell' articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2,  e  9  della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme finanziarie</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 171</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione degli  articoli 19, 26, 43, 67 e 105 fanno carico  al  capitolo  8660  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di  lire  193.138.196.848  corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita, ai  sensi   dell' articolo  21,  primo  comma,  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del  21  febbraio 1990, pubblicato nel BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 172</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 61 bis  della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato  ed integrato   dall' articolo  20  della  presente  legge,   è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno  di  lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L' onere complessivo di lire 600 milioni,  corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990  al  1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del bilancio  per   l' anno  1990,  il  cui  stanziamento  viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Al predetto onere complessivo di lire 600  milioni  si provvede mediante storno,  di  pari  importo,  dal  capitolo 8960 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia,  costituito  con  i  contributi  speciali pluriennali  assegnato  dallo  Stato   &gt;&gt;  dello   stato   di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Lo stanziamento  del  precitato  capitolo  8664  viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 200  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo  riserva  di  cassa   &gt;&gt;  dello  stato  di   previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 30 fanno carico al capitolo 8677 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di  lire  9.830.167.896  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al  31  dicembre  1989  e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione, n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato  sul BUR  n.  92  del  27  marzo  1990;  nella  denominazione del predetto  capitolo  8677  dopo  la locuzione &lt;&lt;  religioso  &gt;&gt; viene inserita la locuzione &lt;&lt;  sociale culturale  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Gli oneri  derivanti   dall' applicazione  del  decimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, così come inseriti dall' articolo 54 della  presente legge,  fanno  carico  al  capitolo  8613  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 5.604.568.313 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR  n.  42  del  27  marzo  1990;  nella  denominazione del predetto  capitolo  8613,  dopo  la  locuzione   &lt;&lt;   per  il ripristino  &gt;&gt;  viene  inserita  la  locuzione &lt;&lt;  dei confini e  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 173</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti  dall' applicazione dell' articolo 40, comma 3, della  presente  legge,  e  dell' articolo  35, sesto comma, della legge regionale 19 dicembre  1986, n. 55, così come inserito dall' articolo 63 della  presente legge, e dell' articolo 147 della  presente  legge  fanno carico al capitolo 8624 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno  1990,  a  fronte  dello  stanziamento  di  lire 1.198.156.596 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre  1989 e trasferita,  ai  sensi  dell' articolo  21, primo comma, della legge  regionale 20 gennaio 1982,  n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n.  3037  del 21 febbraio 1990, pubblicato sul  BUR  n. 42 del   27  marzo 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 48 fanno carico al capitolo 8677 dello  stato  di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990 - 1992 e del bilancio per   l' anno  1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989  e  trasferita  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 49 fanno carico al capitolo 8681 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 751.460.024 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n.  3037  del 21 febbraio 1990, pubblicato sul  BUR  n. 42 del   27  marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 174</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 70  e  72  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 150  milioni  fa  carico  al capitolo 8621 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire  150  milioni  per  l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non  utilizzata  al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul medesimo capitolo 8621 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  150  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nella denominazione  del  predetto  capitolo  8621  la locuzione &lt;&lt;  ai Comuni  &gt;&gt; viene sostituita  dalla  locuzione &lt;&lt;  alle Amministrazioni comunali e provinciali  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 175</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione degli  articoli 75, 76 e 77 fanno carico al capitolo  8615  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 5.710.088.913 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 30, comma 1, lettera b),  della  legge  regionale  2  maggio 1988, n. 26, così come integrato  dall' articolo  80  della presente legge, e gli  oneri  derivanti   dall' applicazione dell' articolo 81  della  presente  legge  fanno  carico  al capitolo 8701 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento  di  lire  100 milioni corrispondente  alla  quota  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita,  ai  sensi   dell' articolo  21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato  sul  BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 176</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, è autorizzata la spesa di lire  500  milioni  per   l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990  è,  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.1. - Sezione VII - il capitolo 8716  (1.1.210.3.07.26)  con  la denominazione &lt;&lt;  Spese per l' esecuzione  di  opere  tese  a rimediare  alla  non  corretta  esecuzione  delle  opere  di riparazione  o  di  ricostruzione  nei  casi  di  intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno  1977,  n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63  &gt;&gt; e con lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 500  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non utilizzata al 31 dicembre 1980   e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8716 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8716 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini  di  cassa,  di  lire  500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 104, comma 5, fanno carico al capitolo 8606 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990,  a  fronte  dello stanziamento di lire 4.324.296.046 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita,  ai  sensi dell' articolo 21, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990,  pubblicato  sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 177</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 108 fanno carico al capitolo 8652 dello stato di  previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni  1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 893.804.898 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, a sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 178</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  109  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8718 (1.1.242.3.08.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Rimborso delle  spese  per   l' ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982,  il  cui  recupero  sia  già stato ammesso ai benefici della legge regionale  n.  34  del 1976  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza,  di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 150  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale  importo   corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non  utilizzata al 31 dicembre 1989  e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8718 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura  prevista  dal terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8718 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in  termini di  cassa, di  lire  150  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 179</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  110  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione IV - il capitolo  8719  (1.1.232.3.04.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Rimborso  ai  Comuni  delle  spese  per  il ripristino delle destinazioni d' uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo  tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 150  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale  importo   corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non  utilizzata  al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8719 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8719 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  150  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 180</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  111  è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8721 (1.1.232.3.08.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento al Comune di  Meduno  per  il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi  sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico  ed  a  servizi sociali  &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 1.000 milioni per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale  importo   corrisponde   a   parte   della   quota   di lire 50.516.186.636  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8721 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8721 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 181</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  112  è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8720 (1.1.234.3.08.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento alla Comunità montana  delle Valli del Torre per il ripristino dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici &lt;&lt;  Villa Solero  &gt;&gt;  sito  in  Tarcento, compresi gli interventi di ristrutturazione,  completamento, adattamento e miglioramento dell' edificio stesso  &gt;&gt;  e  con lo stanziamento, in  termini  di  competenza,  di  lire  600 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 600  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire 50.516.186.636  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8720 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8720 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  600  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 182</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  113  è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8722 (1.1.242.3.08.07)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti a favore di associazioni  per il ripristino di immobili danneggiati dagli  eventi  sismici da destinare a fini assistenziali  &gt;&gt; e con lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni  per   l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 150  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire 50.516.186.636  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8722 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8722 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  150  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 183</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  116  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 -  programma  4.1.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VII - il capitolo 8633  (1.1.163.2.07.26)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Rimborso  ai  soggetti  cessionari  delle unità immobiliari ricostruite negli  ambiti  di  intervento unitario di cui all' articolo 14, secondo comma,  punto  4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e  successive modificazioni ed integrazioni, delle spese  per  diritti  di segreteria  e  per  i  rogiti  notarili  ai   contratti   di cessione  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 500  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire  50.516.186.636  non utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8633 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8633  viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  500  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 184</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  118  è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.1. - Sezione IV - il capitolo  8717  (1.1.210.3.04.15)  con  la denominazione &lt;&lt;  Spese per l' acquisizione di un' area e per le  opere  infrastrutturali  necessarie  a   realizzare   la concentrazione  dei  prefabbricati   di   proprietà   dello Stato  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al precitato onere di lire 250  milioni  per   l' anno 1990  si  fa  fronte  mediante  prelevamento  dal   capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;  del  precitato  stato  di previsione: tale   importo  corrisponde   a   parte   della   quota   di lire 50.516.186.636  non  utilizzata  al  31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  13  del  15  febbraio  1990,   pubblicato   sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 8717 potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul medesimo capitolo 8717 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  250  milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  8842  &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 185</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>