Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO I
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica
delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977,
n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 1
1. Hanno titolo alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i soggetti cessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 3
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come introdotto dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estese agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici acquistati al patrimonio disponibile dei Comuni entro il 31 dicembre 1987, purché inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel programma annuale degli interventi edilizi di cui all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché risultino indispensabili al fine di assicurare un ordinato assetto urbanistico dei centri edificati, delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 4
 
1. In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell' articolo 15, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con l' articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, la concessione dei contributi nella misura prevista dal primo comma, lettera a), del citato articolo 15, a favore del comproprietario richiedente, può aver luogo, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, quando la domanda abbia ad oggetto la riparazione di edifici comprendenti più unità immobiliari in comproprietà, occupate effettivamente o abitualmente dai comproprietari non richiedenti.
Art. 5
 
1. All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 20, così come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, le parole << 31 dicembre 1990 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1992 >>.
Art. 6
 
1. L' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall' articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 1986 n. 55, e così modificato:
a) al primo comma, le parole << prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità >> sono sostituite dalle seguenti: << prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori >>;
b) al terzo comma, le parole << qualora l' interessato adduca comprovati motivi >> sono soppresse.

Art. 7
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da un parente entro il quarto grado non titolare dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici possono, su istanza del proprietario o del comproprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo.
Art. 8
 
1. La concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo anche in deroga al disposto contenuto nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
2. Sono infatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.
Art. 10
 
1.
L' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< Art. 27
 
1. Una volta realizzato l' intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall' articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili espropriati, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito stesso, il diritto di prelazione per l' acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite.
3. Il diritto di prelazione può essere esercitato dai proprietari degli immobili espropriati anche in assenza della domanda di contributo, sempreché detta domanda non sia stata presentata dal titolare del diritto reale di godimento. Rimane tuttavia ferma la necessità della domanda di contributo da parte dei soggetti considerati dagli articoli 48 e 49.
4. Nei casi di cui al comma 3, i soggetti privi di domanda di contributi sono collocati nella graduatoria di cui all' articolo 28, nella posizione derivante dall' applicazione dei criteri fissati in attuazione dell' articolo 29, e la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è disposta a prezzo agevolato, sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dagli interessati.
5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all' articolo 61 bis, secondo comma, secondo l' ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:
a) da più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
b) da più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliare ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
c) da più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

6. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell' interessato, l' unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore a quella determinata in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. la cessione in proprietà può comprendere anche vani o locali accessori, situati in una diversa unità immobiliare, risultata disponibile per mancato esercizio del diritto di prelazione, purché attigua a quella prelazionata, fino al raggiungimento delle superfici parametrate di cui al citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie per integrare con gli ulteriori vani l' unità immobiliare prelazionata rimangono a carico del soggetto interessato.
8. Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell' esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la ripresa dell' attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti negli ambiti di intervento unitario funzionale, l' esercizio del diritto di prelazione è tuttavia consentito dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché gli interessati si impegnino a che nei vani anzidetti venga comunque esercitata una attività produttiva, anche sotto una diversa impresa, per almeno cinque anni. Il mancato avvio dell' attività produttiva nel termine di un anno dal perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà dei vani produttivi comporta di diritto la decadenza dal contributo e il conseguente recupero del relativo importo a carico del cessionario.
9. Nel caso in cui l' esercizio dell' attività produttiva nei vani ricostruiti all' interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con le previsioni degli strumenti comunali della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale per il commercio, consente l' esercizio del diritto di prelazione dei vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al comma 8.
10. In deroga a quanto previsto dall' articolo 54, all' interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità immobiliari destinate ad uso produttivo, ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale, possono essere cedute agli aventi diritto al contributo anche se non risultino inserite in edifici ad uso misto.
11. I soggetti che non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero che rifiutino espressamente di esercitarlo sulle unità immobiliari loro offerte dal Comune decadono da tale diritto; tuttavia, essi conservano il diritto al contributo e possono chiedere unicamente la cessione in proprietà delle unità immobiliari rimaste disponibili ai sensi dell' articolo 30.
12. La cessione delle nuove unità immobiliari avviene a titolo di proprietà anche a favore dei titolari di diritti reali di godimento; essa ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti o demoliti ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione.
13. Dal costo anzidetto sono detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il contributo di cui all' articolo 44, quarto comma, determinato avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti a sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59, e riferiti alla data di consegna dei lavori dell' impresa esecutrice.
14. In presenza di ogni altro requisito, la domanda presentata in termini dagli interessati dà diritto al contributo secondo l' effettiva destinazione d' uso posseduta dall' unità immobiliare alla data degli eventi sismici, anche se difforme dalla documentazione acquisita agli atti del Comune. In tale evenienza si procede d' ufficio alla regolarizzazione della documentazione.
15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell' intervento è determinato nella misura stabilita dall' articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti.
16. Dal medesimo costo sono detratti ulteriormente i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i porticati liberi, i loggiati, le soffitte non utilizzabili e le terrazze e/o coperture a terrazza.
17. Qualora per l' azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell' intervento indicato al comma 12, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l' importo determinato in applicazione dell' articolo 46, terzo comma, e 59, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al Titolo III, restano a carico dell' Amministrazione regionale nella misura dell' ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto comma 12. Il rimanente venti per cento è posto a carico del cessionario interessato. Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi dei citati articoli 46, terzo comma, e 59, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
18. Agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 50 e 51, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, è consentito di portare in detrazione dal costo dell' intervento indicato al comma 12 un importo non superiore all' ottanta per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, i sensi dei predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data di consegna all' impresa esecutrice dei lavori relativi all' intervento unitario di ricostruzione. >>.

Art. 11
 
1. All' articolo 30 primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 19 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, dopo le parole << in via prioritaria >> sono aggiunte le seguenti: << ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell' articolo 27 o che vi hanno rinunciato e, in via subordinata, >>.
Art. 12
 
1. In via di interpretazione autentica, ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, il requisito della residenza alla data del sisma, previsto dal penultimo comma dell' articolo 46 della citata legge n. 63 del 1977, così come inserito dall' articolo 30 della citata legge regionale n. 35 del 1979 e modificato dall' articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, deve intendersi sussistente nel luogo ove l' interessato abbia avuto alla predetta data la stabile ed effettiva dimora, da provarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Art. 13
 
1. All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, le parole << 31 dicembre 1990 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1992 >>.
Art. 14
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dal medesimo articolo 48, abbiano costruito o acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall' articolo 78 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 15
 
1. L' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così ulteriormente modificato:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: << i quali siano rientrati stabilmente dopo il 6 maggio 1976 ovvero si impegnino al rientro stabile in uno dei Comuni di cui al primo comma del presente articolo entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro due anni dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso >>;
b) il terzo, quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.

Art. 16
 
1. Il contributo di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta anche a coloro che hanno provveduto all' acquisto dell' alloggio destinato al nuovo nucleo familiare, dopo il 6 maggio 1976 e prima dell' entrata in vigore della legge medesima, in Comune diverso da quello di residenza alla predetta data, purché compreso tra quelli delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1.
Art. 17
 
1. Il contributo di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta, in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell' articolo 49 medesimo, anche ai nuovi nuclei familiari che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dall' articolo 49, si staccano da un nucleo originario di famiglia il cui alloggio alla data della domanda, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze dei due nuclei familiari ed economicamente indivisibile.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1, purché presentate non oltre il 30 settembre 1985.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dei nuovi nuclei familiari indicati al comma 1, i quali abbiano costruito dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall' articolo 78 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative.
Art. 18
 
1. In deroga all' articolo 53 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, nel nucleo familiare, cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi previsti al Titolo III, Capo II, della citata legge regionale n. 63 del 1977, sono computati anche i soggetti che, facenti parte del nucleo alla data del 6 maggio 1976, siano successivamente deceduti. Rimangono ferme le limitazioni nella consistenza dei nuclei familiari stabilite dagli articoli 50 e 51 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 19
 
1. I contributi concessi ai sensi delle disposizioni ordinate sotto il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono integrati, anche d' ufficio, ferma restando l' indicizzazione già applicata, sino a concorrenza dell' importo determinato in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di detti contributi abbiano acquistato in tempi diversi e da distinti proprietari un insieme di vani ed accessori tra loro funzionalmente connessi, situati in un medesimo edificio destinati ad uso di abitazione per un nucleo familiare.
Art. 20
 
1. L' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:<< Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi ai sensi dell' articolo 50 può chiedere di ricostruire un' unica unità abitativa mediante concessione cumulativa. >>;
sostituite dalle seguenti: << al secondo comma >>;
c) è aggiunto, infine, il seguente comma:<< Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all' unico avente diritto viene determinato nella misura del 60 per cento prevista dall' articolo 51. Sulla parte di spesa determinata - ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' 8 per cento. >>.

Art. 21
 
1. L' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall' articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:
a) al primo comma, le parole << prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità >> sono sostituite dalle seguenti << prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori. >>;
b) al quarto comma, sono soppresse le parole << qualora l' interessato adduca comprovati motivi >>.

Art. 23
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 68, primo comma, punto 3), lettera c), e settimo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, per alloggi provvisori devono intendersi anche gli edifici o parte di essi o i vani eccedenti il fabbisogno del proprietario, convenzionati ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 24
 
1. L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
a) al primo comma, punto 4), sono soppresse le parole: << , che si impegnino al rientro stabile entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo >>;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 25
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 68, commi settimo e dodicesimo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, fra gli interventi volti ad ultimare o a ristrutturare gli edifici acquistati dai Comuni o dagli Istituti autonomi case popolari sono compresi l' ampliamento, la sistemazione, il miglioramento funzionale e, in genere, tutti quegli interventi ritenuti opportuni per garantire una migliore fruibilità dell' edificio.
Art. 26
 
1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi in modo unitario, per gli edifici non esclusivamente destinati ad uso abitativo, acquistati in corso d' opera dai Comuni, ai sensi dell' articolo 68 settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico anche le spese di acquisto e di completamento dei lavori relativi alla porzione non abitativa degli edifici stessi, ad integrazione del finanziamento disposto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 68, decimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore delle cooperative edilizie i cui soci abbiano alienato in corso d' opera al Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un edificio destinato ad uso misto realizzato su sedime di proprietà dei soci medesimi. AI fini della determinazione della quota di contributi da riconoscersi per i lavori effettuati alla data del negozio di alienazione, si considera l' importo erogato alla predetta data in favore delle cooperative anzidette.
Art. 28
 
1. L' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 32 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente modificato:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: << che si impegnino a rientrare stabilmente entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo a pena di revoca del beneficio concesso >>;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 29
 
1. In via di interpretazione autentica, fra gli interventi indicati dall' articolo 75, primo comma, punti 1) e 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi i lavori di sistemazione di opere ed impianti pubblici esistenti, attuati anche mediante più progetti di intervento.
Art. 30
 
1. Fra gli interventi previsti dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi anche quelli aventi ad oggetto edifici di carattere ricettivo destinati a soddisfare esigenze connesse allo svolgimento di convegni, incontri di studio e di formazione e seminari di natura sociale, culturale, religiosa, politica e sindacale, nonché edifici adibiti a sede di associazioni, già dotate di personalità giuridica pubblica, che svolgono attività di assistenza a favore dei propri iscritti.
Art. 31
 
1. L' articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
a) al primo comma, sono soppresse le parole << dopo aver sentito la Comunità montana interessata in ordine alle opere ed impianti di interesse sovracomunale, >>;
b) sono abrogati il secondo e il terzo comma.

Art. 32
 
1. All' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole: << entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori >> sono aggiunte le seguenti: << e delle relative espropriazioni, >>.
Art. 34
2. Con le stesse modalità, i termini indicati al comma 1 possono essere prorogati o nuovamente stabiliti in presenza di comprovati motivi.
3. I soggetti nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini con le modalità indicate al comma 1.
5. In mancanza di determinazione sindacale a norma del comma 1, i progetti esecutivi o i contratti di acquisto devono essere presentati al Comune entro la data indicata al comma 4.
6. I progetti esecutivi ed i contratti di acquisto eventualmente presentati al Comune prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo sostituiscono ogni altra disposizione contenuta nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate recante termini di presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto, ai fini della concessione dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 48/1991
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 76, comma 2, L. R. 48/1991
3 Comma 4 sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993
5 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 77, comma 1, L. R. 37/1993
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 9/1994
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 40/1996
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 22, L. R. 13/1998
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 18, L. R. 13/2002
Art. 39
1. La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori autorizzati con concessione edilizia, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza che gli stessi siano stati regolarmente ultimati, comporta di diritto la decadenza dai benefici concessi in misura proporzionale alle opere non realizzate. A tal fine il Comune provvede all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi, e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Non si fa luogo alla restituzione del contributo in conto capitale, in conto interessi o in annualità costanti, qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 50 per cento dei lavori autorizzati e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l' interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l' importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall' interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso. Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando vengono a scadere inutilmente i termini legali di ultimazione dei lavori di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, posti a carico dei soggetti richiedenti la riammissione ai benefici contributivi, ivi compresi i successori per causa di morte che hanno riassunto il procedimento di riammissione ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19 bis, comma 1, L. R. 30/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19 bis, comma 2, L. R. 30/1988
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 48/1991
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 79, comma 1, L. R. 37/1993
5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 37/1993
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 80, comma 2, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 1, L. R. 37/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, L. R. 9/1994
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 9/1994
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 55, comma 1, L. R. 40/1996
11 Comma 1 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 40/1996
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 22, L. R. 13/1998
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 5, L. R. 13/2000
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 39, L. R. 13/2002
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 40, L. R. 13/2002
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 41, L. R. 13/2002
17 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
18 Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
19 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
20 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
21 Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 24/2005
22 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 2, L. R. 24/2005
23 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 24/2005
24 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 18, L. R. 23/2013
Art. 40
 
1. Nei confronti dei soggetti emigrati titolari dei benefici di cui all' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti emigrati appartenenti alle cooperative edilizie titolari dei benefici di cui agli articoli 68 e 71 della citata legge regionale n. 63 del 1977, i divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, hanno natura inderogabile e sono fissati in dieci anni a decorrere dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il termine di dieci anni decorre dalla data di emissione del decreto di concessione. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell' articolo 39, e successive modifiche ed integrazioni, il termine decennale decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti ivi considerati i quali abbiano soddisfatto l' obbligo del rientro stabile cui era subordinata la concessione dei contributi secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli emigrati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già incorsi nella decadenza dei contributi per inosservanza dell' obbligo del rientro stabile, entro i termini di legge, senza aver conseguito la riammissione ai benefici dai quali sono decaduti in forza delle disposizioni recate dall' articolo 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità di far luogo alla dichiarazione di decadenza è esclusa e la declaratoria di decadenza eventualmente già intervenuta alla predetta data è annullata. Per effetto dell' annullamento della dichiarazione di decadenza, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di soggetto e di importo.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 il termine di dieci anni indicato al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 36, comma 1, L. R. 48/1991
2 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 24/2005