Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 95
 
1. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, in favore dei soggetti concessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.
3. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia ricadenti sotto la previsione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come inserita dall' articolo 89 della presente legge.
4. Sono fatte salve, agli effetti della concessione dei benefici contributivi, le domande eventualmente presentate dai soggetti indicati ai commi 2 e 3 prima dell' entrata in vigore della presente legge.