All'
articolo 95 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto, infine, il seguente comma:
<< 3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora il costo dell' intervento dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni progettuali, a beneficiare dei finanziamenti sulle relative perizie suppletive e di variante a norma delle vigenti disposizioni. >>.