Art. 85
1. Le disposizioni di cui all'
articolo 38 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dai contributi previsti al
Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato i vani adibiti ad attivitą produttive in immobili ad uso misto dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata
legge regionale n. 26 del 1988.
2. Ai fini della determinazione dei contributi, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 068/Pres., qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente al 1 giugno 1978.