Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 77
 
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a rimborsare agli enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all' eventuale ricorso a collaboratori o prestatori d' opera, anche privi dei prescritti requisiti, e pure in assenza dei presupposti, condizioni e autorizzazioni richieste effettuato prima dell' entrata in vigore della presente legge non in conformitā alle disposizioni contenute nella citata legge regionale n. 8 del 1986 e nella legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, ivi comprese quelle di carattere temporale.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle predette leggi regionali n. 8 del 1986 e n. 37 del 1987.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 86, comma 1, L. R. 37/1993