1. L'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:
a) al primo comma, le parole << , di lodi arbitrali divenuti esecutivi ovvero di giudizi instaurati con la richiesta di costituzione del collegio arbitrale anteriormente all' entrata in vigore della presente legge o che potranno anche essere instaurati successivamente >> sono sostituite dalle seguenti: << o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, >>;
b) al secondo comma, le parole << di lodi arbitrali divenuti esecutivi >> sono sostituite dalle seguenti: << di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali >>.
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al citato
articolo 70 della legge regionale n. 55 del 1986, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.