Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 67
 
1. Le domande eventualmente presentate ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei termini utili indicati dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorrenti dalla notifica dell' ordinanza di demolizione, sono valide agli effetti della concessione dei benefici indicati nell' articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, nei confronti dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio posto in un fabbricato danneggiato dagli eventi sismici, inserito in un ambito di intervento unitario di riparazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per la cui attuazione gli interessati abbiano prestato l' adesione ivi prevista e sia stata rilasciata regolare concessione edilizia.
2. La concessione dei contributi č subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di proprietā di un altro alloggio, ovunque ubicato, adeguato alla necessitā del proprio nucleo familiare. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26;
b) residenza, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettera a), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, mentre quelli di cui al comma 2, lettera b), č sufficiente che sussistano nei confronti di uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare.