Art. 61
1. Nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato inizio ai lavori nei termini fissati dall'
articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la possibilitā di far luogo a declaratoria di decadenza č sospesa e la declaratoria eventualmente giā intervenuta alla predetta data č annullata.
2. I soggetti indicati al comma 1, devono iniziare i lavori assistiti dal contributo regionale nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 3, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993