1. All'
articolo 48, quarto comma, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
<< Nel caso peraltro che il contributo previsto dal citato articolo 46, sesto comma, risulti già concesso al momento dell' accertamento di cui al presente comma, questo è revocato con effetto dalla data dell' accertamento stesso. >>.