Art. 56
1. Le disposizioni previste dall'
articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della
legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.