Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 55
 
1.
Dopo il terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto il seguente comma:
<< È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. L' intervento sostitutivo non può avere luogo quando l' interessato lo richieda espressamente alla Segreteria generale straordinaria prima del conferimento dell' incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del raggiungimento del minimo abitabile, di cui al successivo articolo 48. >>.