Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 53
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 che siano state presentate non oltre il 31 maggio 1989, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.
2. Sono altresì fatti validi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente disposti ai sensi del citato articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982, sulla base delle domande presentate entro il termine indicato al comma 1, anche ai fini del completamento di interventi già assistiti dai benefici recati dalla predetta disposizione normativa.
3. I benefici previsti dall' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982 sono cumulabili, nei limiti della spesa ammissibile, con quelli previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, eventualmente assunti per ragioni di cumulo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati d' ufficio e, per l' effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.