Art. 52
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza del verbale di accertamento danni previsto dall'
articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, purché venga acquisita agli atti del procedimento la dichiarazione di cui al comma 1.
2 bis. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande prima della data di entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 1 previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 84, comma 1, L. R. 37/1993