Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 50
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi ivi considerati, necessari alla sicurezza degli edifici privati riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. La concessione dei benefici è subordinata al parere favorevole della Segreteria generale straordinaria.
4. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi anche di nuova costruzione eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché risultino necessari, alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti, o costruiti con i benefici recati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n . 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri edificati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 24 ottobre 1971, n. 865. Trovano applicazione le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 38, comma 1, L. R. 48/1991
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 38, comma 3, L. R. 48/1991
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 59, comma 1, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 51, L. R. 13/1998
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 52, L. R. 13/1998
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998
8 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998