Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 49
 
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi agli interventi anche di nuova costruzione necessari alla sicurezza di edifici pubblici o di pubblica utilitą ovvero di edifici destinati a soddisfare finalitą sociali di carattere assistenziale, riparati o ricostruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla predetta data.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991