Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 47
1. Le disposizioni previste dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese a favore dei soggetti che abbiano acquistato, per atto tra vivi, dopo gli eventi sismici e fino a novanta giorni dalla data di notifica della mancata catalogazione ivi prevista ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la notifica viene disposta prima della predetta data, un immobile danneggiato dagli eventi sismici da un soggetto che, pur avendo presentato domanda tempestiva di contributo ai sensi della citata legge regionale n. 30 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non intenda tuttavia procedere all' esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale dell' immobile stesso.
2. Ai soggetti contemplati dal presente articolo, i contributi sono concessi, nella misura prevista dall' articolo 84 della presente legge, previa volturazione della domanda presentata dall' originario proprietario entro il termine utile per la produzione al Comune del contratto di acquisto a norma del comma 1. I requisiti previsti dal predetto articolo 84 devono essere posseduti alla data della volturazione della domanda, nonché alla data del provvedimento di concessione e perdurare in costanza di rapporto senza soluzione di continuità.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998