1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 8, ultimo comma, della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non č subordinata all' acquisizione di atto d' obbligo unilaterale la concessione dei contributi previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nei casi in cui non puņ farsi luogo alla stipula della convenzione per l' uso dell' alloggio destinato al titolare del diritto reale di godimento, ai sensi dell'
articolo 15, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per l' uso dell' alloggio abitualmente occupato dai soggetti indicati dall'
articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.