Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 44
 
1. Agli effetti dell' applicazione dell' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilitą, per i titolari del diritto di proprietą o di altro diritto reale di godimento sull' immobile, di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi ammessa, in via di interpretazione autentica, anche quando i soggetti soprarichiamati abbiano prestato l' adesione di cui all' articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44 e risultino in possesso dei requisiti di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 37/1993