1. Agli effetti dell' applicazione dell'
articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilitą, per i titolari del diritto di proprietą o di altro diritto reale di godimento sull' immobile, di transitare dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi ammessa, in via di interpretazione autentica, anche quando i soggetti soprarichiamati abbiano prestato l' adesione di cui all'
articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini di cui all'
articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44 e risultino in possesso dei requisiti di cui alla citata
legge regionale n. 30 del 1977.