Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 42
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica nei confronti dei soggetti che ripetono le domande di contributo del titolare originario ai sensi dell' articolo 15, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché ai sensi dell' articolo 54 della citata legge regionale n. 35 del 1979, come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26. Il medesimo divieto non trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 51, primo comma, seconda parte, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nella qualità di coniuge superstite o di figlio convivente di soggetto deceduto dopo il 6 maggio 1976, già titolare, alla predetta data, del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, L. R. 37/1993