Art. 36
1. In via di interpretazione autentica, qualora intervenga una sentenza di accoglimento del ricorso giurisdizionale avverso un diniego di contributo previsto dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, restano ininfluenti, ai fini dell' emissione del provvedimento di concessione in esecuzione della sentenza, le variazioni sfavorevoli eventualmente intervenute nella disciplina normativa dei criteri di indicizzazione dei contributi dopo l' adozione dell' originario provvedimento di diniego in seguito annullato dalla pronuncia giurisdizionale.