Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 34
2. Con le stesse modalità, i termini indicati al comma 1 possono essere prorogati o nuovamente stabiliti in presenza di comprovati motivi.
3. I soggetti nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini con le modalità indicate al comma 1.
5. In mancanza di determinazione sindacale a norma del comma 1, i progetti esecutivi o i contratti di acquisto devono essere presentati al Comune entro la data indicata al comma 4.
6. I progetti esecutivi ed i contratti di acquisto eventualmente presentati al Comune prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo sostituiscono ogni altra disposizione contenuta nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate recante termini di presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto, ai fini della concessione dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 48/1991
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 76, comma 2, L. R. 48/1991
3 Comma 4 sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993
5 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 77, comma 1, L. R. 37/1993
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 9/1994
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 40/1996
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 22, L. R. 13/1998
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 18, L. R. 13/2002