1. L'
articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
a) al primo comma, sono soppresse le parole << dopo aver sentito la Comunità montana interessata in ordine alle opere ed impianti di interesse sovracomunale, >>;
b) sono abrogati il secondo e il terzo comma.
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al citato
articolo 76 della legge regionale n. 63 del 1977, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.