Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 30
 
1. Fra gli interventi previsti dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi anche quelli aventi ad oggetto edifici di carattere ricettivo destinati a soddisfare esigenze connesse allo svolgimento di convegni, incontri di studio e di formazione e seminari di natura sociale, culturale, religiosa, politica e sindacale, nonché edifici adibiti a sede di associazioni, già dotate di personalità giuridica pubblica, che svolgono attività di assistenza a favore dei propri iscritti.