1. Fra gli interventi previsti dall' articolo 75, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi anche quelli aventi ad oggetto edifici di carattere ricettivo destinati a soddisfare esigenze connesse allo svolgimento di convegni, incontri di studio e di formazione e seminari di natura sociale, culturale, religiosa, politica e sindacale, nonché edifici adibiti a sede di associazioni, già dotate di personalità giuridica pubblica, che svolgono attività di assistenza a favore dei propri iscritti.