1. Le disposizioni contenute nell'
articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come introdotto dall'
articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estese agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici acquistati al patrimonio disponibile dei Comuni entro il 31 dicembre 1987, purché inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel programma annuale degli interventi edilizi di cui all'
articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché risultino indispensabili al fine di assicurare un ordinato assetto urbanistico dei centri edificati, delimitati ai sensi dell'
articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.