Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 28
 
1. L' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cosė come da ultimo modificato dall' articolo 32 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, č cosė ulteriormente modificato:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: << che si impegnino a rientrare stabilmente entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo a pena di revoca del beneficio concesso >>;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.