1. L'
articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cosė come da ultimo modificato dall'
articolo 32 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, č cosė ulteriormente modificato:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: << che si impegnino a rientrare stabilmente entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo a pena di revoca del beneficio concesso >>;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.