1. Le disposizioni previste dall'
articolo 68, decimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l'
articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore delle cooperative edilizie i cui soci abbiano alienato in corso d' opera al Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un edificio destinato ad uso misto realizzato su sedime di proprietą dei soci medesimi. AI fini della determinazione della quota di contributi da riconoscersi per i lavori effettuati alla data del negozio di alienazione, si considera l' importo erogato alla predetta data in favore delle cooperative anzidette.