1. In considerazione della necessitā di attuare gli interventi in modo unitario, per gli edifici non esclusivamente destinati ad uso abitativo, acquistati in corso d' opera dai Comuni, ai sensi dell'
articolo 68 settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico anche le spese di acquisto e di completamento dei lavori relativi alla porzione non abitativa degli edifici stessi, ad integrazione del finanziamento disposto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.