1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 68, primo comma, punto 3), lettera c), e settimo comma della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'
articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, per alloggi provvisori devono intendersi anche gli edifici o parte di essi o i vani eccedenti il fabbisogno del proprietario, convenzionati ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.