Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 20
 
1. L' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:<< Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi ai sensi dell' articolo 50 può chiedere di ricostruire un' unica unità abitativa mediante concessione cumulativa. >>;
sostituite dalle seguenti: << al secondo comma >>;
c) è aggiunto, infine, il seguente comma:<< Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all' unico avente diritto viene determinato nella misura del 60 per cento prevista dall' articolo 51. Sulla parte di spesa determinata - ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' 8 per cento. >>.