1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi di recupero statico e funzionale in modo unitario, assicurando nel contempo economicità all' azione amministrativa, per gli edifici appartenenti in modo non esclusivo al patrimonio disponibile del Comune, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'
articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'
articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, anche con riferimento alle opere strutturali, di adeguamento antisismico e funzionale relative alla parte di edificio comunale estranea alla categoria del patrimonio disponibile.