1. I contributi concessi ai sensi delle disposizioni ordinate sotto il
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono integrati, anche d' ufficio, ferma restando l' indicizzazione gią applicata, sino a concorrenza dell' importo determinato in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di detti contributi abbiano acquistato in tempi diversi e da distinti proprietari un insieme di vani ed accessori tra loro funzionalmente connessi, situati in un medesimo edificio destinati ad uso di abitazione per un nucleo familiare.