Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 184
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 118 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione IV - il capitolo 8717 (1.1.210.3.04.15) con la denominazione << Spese per l' acquisizione di un' area e per le opere infrastrutturali necessarie a realizzare la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1990.
5. Sul medesimo capitolo 8717 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.