Art. 183
1. Per le finalità previste dall' articolo 116 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VII - il capitolo 8633 (1.1.163.2.07.26) con la denominazione << Rimborso ai soggetti cessionari delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese per diritti di segreteria e per i rogiti notarili ai contratti di cessione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 500 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
5. Sul medesimo capitolo 8633 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.