Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 182
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 113 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8722 (1.1.242.3.08.07) con la denominazione << Finanziamenti a favore di associazioni per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici da destinare a fini assistenziali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1990.
5. Sul medesimo capitolo 8722 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.