Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 176
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è, istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione VII - il capitolo 8716 (1.1.210.3.07.26) con la denominazione << Spese per l' esecuzione di opere tese a rimediare alla non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
5. Sul medesimo capitolo 8716 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.