Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 173
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 40, comma 3, della presente legge, e dell' articolo 35, sesto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, cosė come inserito dall' articolo 63 della presente legge, e dell' articolo 147 della presente legge fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 1.198.156.596 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.